Antenna e interesse al ricorso: vicinitas non basta senza prova del pregiudizio (Cons. Stato n. 3062 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sola vicinitas non è sufficiente a radicare l’interesse al ricorso avverso il titolo abilitativo di una stazione radio base. Alla legittimazione derivante dalla proximità dell’impianto deve affiancarsi la prospettazione di un pregiudizio concreto e attuale che incida nella sfera giuridico-soggettiva del ricorrente. La distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso impone che entrambe le condizioni dell’azione sussistano, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021. Il giudice di prime cure può escludere la vicinitas con statuizione che, se non impugnata, passa in giudicato e preclude l’esame delle doglianze che la presuppongono. Le allegazioni su danno alla salute, compromissione del panorama e deprezzamento immobiliare, se generiche e prive di riscontro tecnico riferito al caso concreto, non assolvono l’onere di un principio di prova.
Il Fatto
Una proprietaria impugnava davanti al TAR Veneto il titolo abilitativo rilasciato dal Comune ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 in favore di una società di infrastrutture per le telecomunicazioni, per l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile asseritamente collocato a poche decine di metri dalla propria abitazione e in sito estraneo alle previsioni del Piano Antenne comunale. Con motivi aggiunti censurava le relazioni istruttorie comunali, i pareri favorevoli dell’ARPAV e degli uffici comunali, nonché le norme locali sulle fasce di rispetto stradale. La società proponeva ricorso incidentale avverso il Piano di localizzazione e il Regolamento comunale, nella parte in cui fossero ostativi all’opera.
Il TAR dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per carenza di interesse, ritenendo insufficiente la sola vicinitas e non assolto l’onere di provare i pregiudizi allegati; dichiarava conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale. La proprietaria appellava, riproponendo ex art. 101 c.p.a. i capi non scrutati; la società proponeva appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare della società, secondo cui l’appello avrebbe dato per presupposta la vicinitas che il TAR aveva invece espressamente escluso. L’eccezione è fondata. Il giudice di primo grado, richiamato il principio dell’insufficienza della sola vicinanza, aveva comunque rilevato che l’impianto «non si trova nelle immediate vicinanze dell’abitazione», escludendo così la vicinitas con statuizione non impugnata. L’appellante, premettendo che la vicinanza sarebbe «pacifica», non ha censurato quel capo.
La Corte ribadisce l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso e la necessità che entrambi sussistano, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021 e la propria giurisprudenza (Sez. VI n. 923 del 2026). Nel caso concreto, tra l’abitazione e il sito si frappone un bosco: circostanza che esclude ogni contiguità o adiacenza dell’area alla proprietà.
Quanto al pregiudizio alla veduta, l’appellante invoca i rilievi fotografici e il precedente Sez. VI n. 6797 del 2024. La Corte distingue: in quella fattispecie l’impatto lesivo derivava non dalla nuda antenna ma dalle consistenti opere di mascheramento che ingombravano la vista sui monumenti fiorentini. Qui è visibile solo la parte superiore del traliccio sopra la vegetazione. Il richiamo alla servitù di panorama è inoltre inconferente: essa richiede un titolo o l’usucapione, non la mera preesistenza della visuale, come affermato da Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2023.
Sul danno alla salute, la documentazione prodotta (relazioni associative, interventi di esperti, studi non tradotti, ritagli stampa) si limita a prospettare una correlazione generica tra esposizione e patologie, senza riferimento alla concreta fattispecie. Il precedente Sez. VI n. 1107 del 2025 non giova, poiché nel caso esaminato non è nemmeno ipotizzato il superamento dei limiti del d.P.C.M. 8 luglio 2003 e non sono svolte critiche alla metodologia modellistica dell’ARPAV.
Quanto alla svalutazione immobiliare, la perizia di parte non asseverata si risolve in un collage di posizioni soggettive, privo di metodologia, di dati di mercato e di transazioni comparabili. La Corte esclude dunque una posizione qualificata idonea a sorreggere legittimazione e interesse, con assorbimento delle doglianze riproposte. L’appello principale è respinto; quello incidentale è improcedibile per venir meno dell’interesse.
Nota della Redazione
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