Finanziamenti agricoli: la leale collaborazione non sostituisce il controllo sul saldo (Cons. Stato n. 3061 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, il principio di leale collaborazione non sostituisce il potere di controllo che l’organismo pagatore è tenuto a esercitare in sede di richiesta del saldo del contributo comunitario. Le interlocuzioni intervenute durante la fase istruttoria non valgono a rendere ammissibili spese che il bando esclude, né a vincolare l’esito della rendicontazione finale. Il beneficiario che non abbia compiutamente dimostrato l’avvenuto accordo sull’ammissibilità delle spese, né abbia efficacemente contestato le ragioni del diniego, non può invocare un legittimo affidamento in senso contrario. L’organismo pagatore è inoltre tenuto a verificare il rispetto della normativa sui contratti pubblici: l’affidamento diretto senza indagine di mercato e senza adeguata motivazione sull’impossibilità di ricorrere al mercato è illegittimo, né la titolarità di marchi esclusivi integra il diritto esclusivo richiesto dalla legge. L’associazione composta da una pluralità di enti locali non è qualificabile in house, difettando il requisito del controllo analogo.

Il Fatto

Il GAL Polesine Delta del Po approvava il bando per la Misura 313, Azione 4, recante incentivi alle attività turistiche. L’Avepa, organismo pagatore regionale, dichiarava ammissibile la domanda del Comune di Adria e ne approvava, con riserva, la finanziabilità per un contributo di € 198.000,00 su una spesa ammessa di € 247.500,00.

Alla rendicontazione finale l’Agenzia contestava numerose voci di spesa con comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, articolata in trentasette rilievi, e applicava le riduzioni previste dall’art. 30, par. 3, del regolamento (CE) n. 65/2011 per lo scarto superiore al 3%, oltre alla sanzione per l’affidamento diretto del progetto a un’associazione senza ricorso al mercato. Il saldo scendeva a € 15.732,26 a fronte di un contributo inizialmente previsto ben superiore. Il TAR Veneto respingeva il ricorso del Comune con la sentenza n. 1193 del 2024 e il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione dell’appellante sull’inammissibilità della memoria depositata dall’Avepa, perché intervenuta dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile e dunque oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza posto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e dall’art. 4, comma 4, dell’allegato 2.

Nel merito l’appello è infondato. Quanto alla leale collaborazione, la Corte rileva che a fronte di trentasette rilievi analiticamente motivati le controdeduzioni del Comune si sono rivelate generiche e non esaustive. Su alcune voci di particolare rilievo economico, come quella relativa a una riduzione di quasi € 30.000,00, l’ente non ha di fatto replicato. Il bando, al punto 1.1, limitava gli interventi ammissibili alle attività rivolte agli operatori, con la conseguenza che le spese sostenute per altri soggetti restavano escluse.

Il punto centrale è però altro: le interlocuzioni tra Comune e Agenzia durante l’istruttoria non possono essere ritenute sostitutive del potere di controllo da esercitare in sede di richiesta del saldo secondo il regolamento (CE) n. 65/2011. L’appellante non ha fornito la dimostrazione di aver concordato l’ammissibilità delle spese poi escluse. Il controllo amministrativo ex art. 24 del regolamento non si è esaurito nella visita in loco del 9 dicembre 2015, perché è stato preceduto da richieste documentali e precisazioni.

Quanto all’affidamento diretto del progetto all’associazione, la Corte osserva che l’Avepa ha fondato la sanzione su una duplice ragione autonoma: l’assenza di qualsiasi indagine di mercato ex art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 e il difetto di motivazione sull’impossibilità di rivolgersi al mercato ex art. 57, comma 1. Spettava alla stazione appaltante giustificare la procedura, senza invertire l’onere della prova. L’associazione non è in house, perché difetta il controllo analogo richiesto dalla giurisprudenza. Infine, la titolarità dei marchi “Comunità Ospitale” e “Borghi Autentici d’Italia” non integra il diritto esclusivo previsto dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006: il servizio poteva essere affidato anche a soggetto privo del marchio. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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