L’errore revocatorio non può riguardare l’attività interpretativa del giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 5403 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, ed essere essenziale e decisivo. Esso deve inoltre riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione va fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.
Il Fatto
A seguito dell’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di obblighi convenzionali per opere di urbanizzazione, il Comune otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’assicuratore, il quale proponeva opposizione chiamando in causa la società attuatrice e i soci. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione. Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza veniva rigettato con ordinanza di questa Corte per inammissibilità dei motivi.
Avverso tale ordinanza, la società e i soci proponevano ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori revocatori: una falsa percezione del contenuto della polizza e la supposizione di una “doppia conforme” su un capo che si assumeva non deciso in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in quanto entrambi i motivi sono infondati per plurime concorrenti ragioni.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata non si è addentrata nell’interpretazione della polizza, ma ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso originario perché non costruito come censura in iure dei canoni ermeneutici. Il preteso errore non investe, quindi, un “fatto” percepito in modo distorto, ma si risolve in un tentativo di riaprire un giudizio valutativo che la Corte non ha mai compiuto, essendosi arrestato il vaglio sull’inammissibilità formale del motivo.
Inoltre, la lettura della polizza non costituiva un fatto pacifico e non discusso, bensì la questione centrale della controversia, espressamente sottoposta al giudice di legittimità. La censura investe l’attività interpretativa e valutativa del giudice circa l’ammissibilità del motivo, questione estranea all’errore revocatorio, mancando i requisiti dell’evidenza e della immediata rilevabilità ex actis.
Il secondo motivo è ugualmente inammissibile. Il ricorso non riporta adeguatamente gli elementi essenziali per verificare la pretesa difformità tra le sentenze di merito, risultando carente l’esposizione dei fatti e dei contenuti decisori necessari al controllo di conformità. In ogni caso, l’aver ravvisato una “doppia conforme” costituisce una valutazione di diritto e non una svista in fatto; il riferimento era stato svolto ad abundantiam e, anche espungendolo, il rigetto sarebbe rimasto fermo, difettando il requisito dell’essenzialità e decisività dell’errore.
La Corte condanna i ricorrenti, in solido tra loro, e l’assicuratore, che aveva aderito alle istanze dei ricorrenti, alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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