Fusione nucleare: che cosa prevede la nuova legge italiana
Fusion for Energy, l’organismo europeo che gestisce il contributo dell’Unione al progetto ITER, ha presentato un rapporto: in quasi vent’anni la filiera europea della fusione ha coinvolto almeno 2.700 imprese. In Italia, dal 15 ottobre, una legge delega il Governo a disciplinare anche la fusione. Con quali regole, però, non è ancora deciso.
Cosa dice il rapporto di Fusion for Energy?
Dice che in quasi vent’anni l’Europa ha costruito una filiera industriale della fusione, grazie al modo in cui Fusion for Energy (F4E) ha gestito i suoi appalti. Il rapporto è Building the European Fusion Supply Chain (La costruzione della filiera europea della fusione), che F4E ha presentato il 26 ottobre 2026.
F4E è l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione. L’ha istituita il Consiglio con la decisione 2007/198/Euratom e ha sede a Barcellona. Fornisce il contributo dell’Unione a ITER, il progetto internazionale con sede a Saint-Paul-lès-Durance, in Francia, che F4E descrive come il più grande impianto scientifico al mondo. Lo scopo di ITER è dimostrare che la fusione è una fonte di energia praticabile e sostenibile. Al progetto partecipano anche Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti.
La fusione unisce nuclei atomici leggeri, come deuterio e trizio, e libera energia: è il processo che alimenta le stelle. La fissione, usata dalle centrali nucleari tradizionali, fa il contrario: spezza nuclei pesanti.
I numeri principali, come li riporta F4E:
- almeno 2.700 imprese e 75 enti di ricerca coinvolti in tutta Europa;
- più di 1.400 contratti firmati con F4E;
- un investimento dell’Unione di 7 miliardi di euro.
Secondo F4E, è la filiera della fusione più grande al mondo. Il rapporto attribuisce il risultato alle regole europee sugli appalti e a strategie pensate per un’industria nascente: studio del mercato, gestione della proprietà intellettuale, procedure snelle. Descrive anche le iniziative in corso, tra cui le misure per coinvolgere le piccole e medie imprese.
Una precisazione è necessaria. Il rapporto è scritto da F4E sul proprio operato: i numeri e il primato mondiale sono affermazioni di F4E.
I referendum hanno vietato il nucleare in Italia?
No. Il referendum abrogativo cancella norme in vigore, ma non introduce un divieto valido per sempre. L’art. 75 della Costituzione lo prevede per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto con valore di legge.
Nel giugno 2011 gli elettori hanno votato sul nucleare. La richiesta di referendum riguardava le norme del 2008-2010 sulle nuove centrali nucleari. Nel frattempo il Governo aveva adottato il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, e l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha trasferito la richiesta sui commi 1 e 8 dell’art. 5 di quel decreto. La Corte costituzionale l’ha dichiarata ammissibile (Corte cost. n. 174/2011). Il voto ha abrogato quei due commi, che dettavano nuove norme sulla produzione di energia elettrica nucleare (d.P.R. 18 luglio 2011, n. 114).
Dal referendum nasce però un limite per il legislatore. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma sui servizi pubblici locali, approvata dopo un altro referendum del 2011, perché violava il divieto di ripristinare la disciplina abrogata dal voto popolare, che si ricava dall’art. 75 della Costituzione (Corte cost. n. 199/2012). In quel caso erano passati 23 giorni dal referendum e, per la Corte, non era cambiato nulla, né nel quadro politico né nelle circostanze di fatto.
La questione è aperta. La legge n. 169/2026 arriva quindici anni dopo quel voto: se rispetti il divieto, e se il tempo trascorso basti a dire che le circostanze sono cambiate, la Corte costituzionale non lo ha detto.
Che cosa prevede la legge n. 169/2026 sulla fusione?
Non la regola ancora: incarica il Governo di farlo. La legge 29 settembre 2026, n. 169, in vigore dal 15 ottobre 2026, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi sul nucleare. Tra le materie c’è «la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione» (art. 1, comma 1, lett. c). Un decreto legislativo è un atto del Governo con forza di legge, adottato sulla base di una delega del Parlamento (art. 76 della Costituzione).
Per la fusione, la legge chiede ai decreti di prevedere:
- un programma nazionale per sviluppare la produzione e l’utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione (art. 2, comma 1, lett. a);
- una disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo dell’energia da fusione, «anche per i profili regolatori» (art. 2, comma 1, lett. l);
- le modalità per promuovere la ricerca nella fissione e nella fusione, anche con incentivi agli investimenti (art. 2, comma 1, lett. m);
- eventuali forme di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fusione, coerenti con il programma nazionale (art. 2, comma 1, lett. r).
Nel testo la fusione è sempre una voce a sé, accanto al «nucleare sostenibile»: la legge chiama così l’energia nucleare conforme alla tassonomia europea, cioè alla classificazione dell’Unione delle attività economiche ecosostenibili (art. 1, comma 1, lett. a). I criteri per localizzare e autorizzare i nuovi impianti (art. 3) rinviano agli impianti delle lettere f), g) e h) dell’art. 2: impianti a fonte nucleare sostenibile, impianti del combustibile, depositi e impianti per i rifiuti radioattivi. Le regole specifiche per gli impianti a fusione sono ancora da scrivere.
I decreti vanno adottati entro dodici mesi, quindi entro il 15 ottobre 2027, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Servono l’intesa in Conferenza unificata, la sede di raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali, e i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari (art. 1, comma 2). Il termine si allunga di novanta giorni se il parere delle Commissioni scade negli ultimi trenta giorni prima della scadenza, o dopo. Entro ventiquattro mesi da ciascun decreto il Governo può correggerlo (art. 1, comma 3).
La legge non individua siti e non istituisce un’autorità di controllo. Chiede ai decreti di valutare l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare (art. 2, comma 1, lett. p).
Una centrale a fusione è un impianto nucleare per la legge?
Non è detto. In Italia le definizioni di riferimento ruotano attorno alla reazione a catena e alle materie fissili; in Europa la questione è aperta. Le definizioni italiane sono nell’art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha attuato la direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti. Tre voci contano:
- il «reattore nucleare» è l’apparato progettato o usato per produrre una reazione nucleare a catena capace di autosostenersi (n. 116);
- l’«impianto nucleare di potenza» è l’impianto industriale dotato di un reattore nucleare (n. 66);
- il «combustibile nucleare» è costituito dalle materie fissili impiegate in un impianto nucleare (n. 15).
La fusione, invece, unisce nuclei leggeri. Se una macchina a fusione rientri in queste voci, il decreto non lo dice. Ed è proprio la disciplina della fusione «anche per i profili regolatori» che la legge n. 169/2026 affida ai decreti legislativi.
In Europa il punto è allo studio. Il 26 marzo 2026 l’ENSREG, il gruppo che riunisce le autorità di sicurezza nucleare degli Stati membri, ha istituito un gruppo di lavoro sulla fusione. Entro la fine del 2027 deve dire alla Commissione europea se serve un quadro giuridico dell’Unione dedicato alla fusione (Commissione europea, 27 maggio 2026). Alla prima riunione, a maggio, c’erano anche rappresentanti italiani.
Come partecipano le imprese italiane alle gare di F4E?
Come ogni impresa europea: attraverso le gare di F4E, che seguono le regole dell’Unione sugli appalti. I membri di F4E sono i 27 Stati dell’Unione, Italia compresa. F4E dichiara di applicare i principi e le procedure degli appalti pubblici dell’Unione: trattamento equo, trasparente e non discriminatorio degli offerenti, criteri di aggiudicazione oggettivi e misurabili (F4E, How to do Business with F4E).
In pratica, secondo il portale di F4E:
- i bandi escono sul portale industriale di F4E, sul suo sito e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e le offerte si presentano in via telematica;
- la procedura più usata è quella aperta, a cui può partecipare qualsiasi impresa in grado di dimostrare i requisiti richiesti;
- per i contratti di valore più basso c’è una procedura negoziata semplificata, con un numero di imprese invitate che cresce con il valore del contratto;
- per le gare dell’organizzazione ITER, F4E propone imprese stabilite nel territorio di uno dei suoi membri.
Prima delle gare F4E svolge indagini di mercato e giornate informative. Partecipare è volontario e non è una condizione per presentare l’offerta nella gara successiva.
Che cosa cambia per cittadini e imprese?
Per ora niente di immediato: la legge è una delega e le regole sulla fusione devono ancora essere scritte. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.
Il punto critico è il calendario. Il Governo ha tempo fino al 15 ottobre 2027 per i decreti; il gruppo di lavoro europeo darà le sue raccomandazioni entro la fine del 2027. Se l’Italia scrive prima le proprie regole sulla fusione, potrebbe doverle adattare a un futuro quadro europeo. Tenere la fusione distinta dalla fissione, come fa la legge, lascia spazio a regole proprie su autorizzazioni e controlli. Quali, la legge non lo dice.
Le fonti non dimostrano due cose. Il rapporto di F4E è un’autovalutazione: racconta la crescita della filiera, ma non è una verifica indipendente dei risultati. E nessuna fonte dice se la legge rispetti il limite che deriva dal referendum del 2011: può stabilirlo solo la Corte costituzionale, se la questione le sarà sottoposta.
Sul piano pratico:
- per le imprese, le gare di F4E e dell’organizzazione ITER sono già attive, con le regole europee sugli appalti;
- per imprese ed enti di ricerca, gli incentivi alla ricerca sulla fusione potranno arrivare solo con i decreti;
- per i cittadini, la legge non autorizza alcun nuovo impianto e non sceglie alcun sito.
Fonti
- Fusion for Energy, How did F4E build the European fusion supply chain?, 26 ottobre 2026
- Fusion for Energy, How to do Business with F4E, portale per l’industria
- Commissione europea, DG Energia, New EU Task Force on Fusion Energy, 27 maggio 2026
- Costituzione, art. 75 e art. 76
- Legge 29 settembre 2026, n. 169
- Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, art. 7
- D.P.R. 18 luglio 2011, n. 114
- Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007
- Corte cost. n. 174/2011 e n. 199/2012
Nota della Redazione
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