Appalti: chiarimenti ampliano la platea dei partecipanti e non integrano il bando (Cons. Stato n. 9738 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di gara affette da ambiguità vanno interpretate nel senso di ampliare, e non di restringere, la platea dei possibili partecipanti. Il chiarimento reso dalla stazione appaltante, che legga la clausola in senso inclusivo, è espressione del medesimo criterio e non integra illegittimamente il bando. La cd. teoria del contagio, per cui l’inaffidabilità del legale rappresentante si estende alla società partecipante, presuppone che quel soggetto fosse tenuto a una dichiarazione sui gravi illeciti professionali; se i fatti sono estranei al triennio di rilevanza, oggetto di proscioglimento o dedotti in modo generico, la questione diventa irrilevante e non giustifica né l’esclusione né il rinvio all’Adunanza plenaria o alla Corte di giustizia.
Il Fatto
Un Comune indice una procedura telematica aperta per l’affidamento biennale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e importo a base di gara di € 6.486.000,00. La società controinteressata si classifica prima con 92.106 punti, davanti alla ricorrente, seconda con 88.327 punti; l’appalto viene aggiudicato alla prima classificata.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, che respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Propone appello la società soccombente, deducendo due motivi: la mancata dichiarazione di tre pendenze penali del presidente del consiglio di amministrazione e la carenza del requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto per ragioni di fatto. Le tre vicende richiamate dalla parte appellante, tutte riferite all’attività della controllante capogruppo, non impongono alcuna dichiarazione. Per la prima è intervenuto il non doversi procedere per mancanza di elementi idonei a sostenere l’accusa, e sarebbe iniquo escludere l’impresa per un addebito ritenuto non accertabile. La seconda riguarda fatti del 2018, fuori dal triennio di rilevanza che, rispetto al bando del 30 maggio 2023, decorre fino al 30 maggio 2020. La terza è dedotta in termini del tutto generici.
Da qui la conseguenza sul piano processuale: respinta nel merito la censura, le richieste di rimessione all’Adunanza plenaria e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sono inammissibili per difetto di rilevanza. La questione del contagio non viene in discussione, perché nulla vi era che il presidente della capogruppo dovesse concretamente dichiarare e dunque il contagio della controllata non è configurabile.
Il secondo motivo concerne l’iscrizione alla sottocategoria D7, che la controinteressata possiede in classe E, mentre secondo l’appellante sarebbe stata necessaria la classe D. Il Collegio rileva l’ambiguità della clausola del disciplinare, che indica la classe D in rapporto agli abitanti serviti, mentre per la sottocategoria D7 le classi sono definite per tonnellate annue di rifiuto trattabile. Il chiarimento della stazione appaltante aveva indicato come sufficiente la classe F.
Richiamando la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato — C.d.S. sez. III 23 ottobre 2023 n. 9131 e 7 marzo 2019 n. 1577 — la Sezione afferma che gli atti di gara ambigui si interpretano nel senso di ampliare la platea dei partecipanti. La tesi dell’appellante, per cui la menzione della classe D varrebbe anche per le sottocategorie, non trova riscontro nel testo del bando. Del resto la stessa amministrazione ha ritenuto la classe F sufficiente alle proprie esigenze di servizio.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore della controinteressata costituita, liquidate in € 6.000 oltre accessori, entro i valori minimi dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147; nulla per spese verso il Comune e la centrale di committenza, non costituiti.
Nota della Redazione
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