Piattaforma alimentare non ancora operativa e verifica prima della stipula (TAR Basilicata n. 343 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva, il criterio premiale che richiede l’utilizzo di una propria piattaforma alimentare conforme ai criteri ambientali minimi non presuppone che la piattaforma sia già operativa o nella disponibilità immediata dell’operatore economico alla data di presentazione dell’offerta. Il controllo sull’effettiva disponibilità della piattaforma va collocato nella fase successiva all’aggiudicazione e anteriore alla stipula del contratto. La commissione giudicatrice valuta pertanto legittimamente il progetto descritto dal concorrente, mentre l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo di soluzioni collettive per deposito e trasporto delle merci resta riservato al momento precontrattuale. Parimenti legittima è la valutazione della descrizione del centro di cottura e del sistema informatico di prenotazione, dovendosi verificare l’integrazione tecnica in fase di avvio del servizio.

Il Fatto

La Regione Basilicata indice una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai degenti e al personale dei presidi ospedalieri degli enti del servizio sanitario regionale, suddivisa in quattro lotti. Il lotto contestato, relativo ai presidi dell’azienda sanitaria materana, ha un importo a base di gara superiore a nove milioni di euro e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per l’offerta tecnica e trenta per quella economica.

Partecipano due sole concorrenti. L’aggiudicataria ottiene il punteggio complessivo di cento punti, la ricorrente quello di 99,08 punti. Con determinazione dirigenziale l’appalto viene aggiudicato e, nel contempo, è accolta l’istanza di oscuramento parziale dell’offerta tecnica. La seconda classificata impugna dapprima l’oscuramento, con ricorso poi dichiarato cessato nella materia per intervenuto deposito dell’offerta integrale, quindi l’aggiudicazione, dolendosi del divario di 0,92 punti, e propone nei termini motivi aggiunti con domanda di risarcimento in forma specifica mediante subentro e declaratoria di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il sub criterio sulla distanza del centro di cottura esterno dalle sedi di somministrazione: secondo la ricorrente l’aggiudicataria avrebbe indicato solo la distanza dal presidio di Matera, senza i tempi di percorrenza verso gli altri nosocomi. Il Collegio rileva che il paragrafo 16.1 del Disciplinare qualifica la distanza come tempo di percorrenza massimo garantito e che l’offerta contiene le indicazioni per tutti e cinque i presidi. Il minor punteggio attribuito alla ricorrente trova giustificazione nel cumulo dei tempi di percorrenza complessivamente dichiarati.

Il secondo motivo riguarda la piattaforma alimentare, che la ricorrente assume solo prefigurata nel futuro. La sentenza ricostruisce il quadro normativo: il D.M. 25.7.2011 è stato abrogato dal D.M. 10.3.2020, il cui Allegato 1, nella parte dedicata alla ristorazione ospedaliera, rinvia alla disciplina della ristorazione scolastica in tema di soluzioni collettive per deposito e trasporto. Poiché il sub criterio 7.1 non esige una piattaforma già operativa, la commissione ha legittimamente valutato le pagine dell’offerta dedicate alle modalità di approvvigionamento e ai controlli qualitativi. La disponibilità effettiva dovrà essere provata prima della stipula del contratto.

I motivi aggiunti censurano il contratto collettivo applicabile e l’incongruità dell’offerta economica. Quanto al primo profilo, il Collegio ravvisa un’erroneità materiale nell’indicazione del contratto delle cooperative agroalimentari, risultando l’applicazione del contratto dei pubblici esercizi dichiarata anche nel progetto di assorbimento dei dipendenti e nella relazione ex art. 102, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

Sul costo della manodopera, la censura è inammissibile: la ricorrente non ha impugnato la clausola della lex specialis che fissa il costo per il lotto in 5.487.306,97 euro e ha essa stessa indicato un valore superiore di appena 26.050,49 euro. La condotta integra violazione del divieto di venire contra factum proprium e abuso del processo. Le residue censure sui sub criteri relativi al centro di cottura e al sistema informatico sono infondate, avendo la commissione valutato le descrizioni contenute nell’offerta. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con reiezione della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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