Effetto incentivante dell’aiuto di Stato e avvio dell’investimento nel medesimo giorno (Cons. Stato n. 1712 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 va interpretato nel senso che l’investimento deve essere avviato in un tempo successivo alla presentazione della domanda di contributo, ancorché nel medesimo giorno. Il termine “data” non equivale a “giorno”, ma indica il momento temporale dell’evento. Tale lettura è conforme all’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014 e agli omologhi regolamenti settoriali, che esigono il solo effetto incentivante e non la diversità del giorno. È irragionevolmente discriminatorio far dipendere l’ammissibilità dall’ora dell’avvio rispetto a quella della domanda. La revoca fondata sulla sola coincidenza del giorno è pertanto illegittima, fermo restando l’onere del beneficiario di provare l’avvio successivo.
Il Fatto
Il Ministero dello sviluppo economico aveva concesso a una società un contributo parametrato agli interessi su un finanziamento bancario per l’acquisto di macchinari. Con provvedimento del 9 settembre 2021 il Ministero ha disposto la revoca totale del contributo, ritenendo che l’investimento fosse stato avviato in data coincidente e non successiva a quella di presentazione della domanda, in violazione dell’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La società ha impugnato la revoca davanti al TAR Campania, che con sentenza n. 3832/2024 ha respinto il ricorso, condividendo la lettura amministrativa del termine “data” come “giorno”. La società ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale dell’interpretazione dell’art. 5, comma 4. Se “data” significa giorno, la revoca è conforme; se significa tempo, la revoca è illegittima per non aver valutato la documentazione sull’impegno giuridicamente vincolante assunto dopo la domanda.
Il Consiglio di Stato ritiene che il termine “data” indichi non solo il giorno, ma più generalmente il “tempo”, e che tale accezione risponda alla funzione della disposizione, quale applicazione della disciplina europea. L’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014 esige che la domanda sia presentata prima dell’avvio dei lavori, senza richiedere che l’avvio avvenga in un giorno diverso. Il richiamo alla definizione di “avvio dei lavori” contenuta nell’art. 2, punto 23), del regolamento non è decisivo, poiché quella norma non disciplina la posteriorità rispetto alla domanda. Il confronto con le versioni francese e inglese conferma la lettura del termine come tempo, secondo il principio affermato dalla Corte di Giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, in C-561/19.
Tale interpretazione è rispettosa anche dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento: sarebbe discriminatorio far dipendere l’ammissibilità dall’ora dell’avvio rispetto alle ore 24 del giorno della domanda. L’onere di provare l’avvio successivo, in caso di coincidenza del giorno, ricade sul beneficiario; l’amministrazione potrà riesercitare il potere valutando gli impegni vincolanti e l’irreversibilità dell’investimento, restando irrilevante l’attività meramente preparatoria.
Infondato è invece il secondo motivo: l’art. 12, lett. e), del decreto richiama tutte le condizioni dell’art. 5, e la revoca non costituisce contrarius actus, ma espressione dei poteri di controllo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 (richiamati Cons. Stato, sez. VI, n. 5268 del 2025, n. 3862 del 2023 e n. 2134 del 2025). Infondato è anche il terzo: l’investimento è un unicum non parcellizzabile, con revoca dell’intero contributo.
L’appello è quindi accolto nei limiti del primo motivo, con annullamento del decreto di revoca e compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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