Silenzio VIA e priorità PNRR: i termini restano perentori (Cons. Stato n. 9737 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di priorità nella trattazione delle istanze di valutazione di impatto ambientale, fondato sul maggiore valore di potenza degli impianti, ha rilevanza meramente interna all’amministrazione e non deroga alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento. Le norme del codice dell’ambiente possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 3, cod. amb. L’illecita inerzia non è giustificata da disfunzioni organizzative interne agli uffici. Venuto meno l’interesse alla condanna a provvedere, è ammissibile l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio ai fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, c.p.a., anche nel giudizio sul silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Ambiente il rilascio del provvedimento di VIA per un progetto agrivoltaico rientrante tra quelli di cui all’art. 8, comma 2-bis, cod. amb. Decorsi i termini procedimentali senza riscontro, ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. Il TAR Puglia ha accertato l’obbligo di provvedere e l’illegittimità dell’inerzia, ordinando la conclusione del procedimento entro sessanta giorni e nominando un commissario ad acta.
I Ministeri hanno appellato, sostenendo la prevalenza del criterio di priorità per gli impianti di maggiore potenza sui termini perentori. Nelle more, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di VIA favorevole, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La società ha però insistito nell’accertamento dell’illegittimità del silenzio per finalità risarcitorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. L’adozione del provvedimento finale ha eliminato l’inerzia, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ma solo quanto all’ordine di provvedere. Residua la domanda di accertamento ai fini risarcitori, che il Collegio dichiara ammissibile.
La soluzione muore dal rilievo che l’art. 34, comma 3, c.p.a., pur riferito all’azione di annullamento, esprime una regula iuris estensibile al giudizio sul silenzio. L’azione avverso il silenzio racchiude due domande distinte, di accertamento e di condanna, la cui autonomia emerge quando la seconda diviene inutile. La parte deve manifestare tempestivamente la permanenza dell’interesse mediante emendatio della domanda, come chiarito da Ad. Plen. n. 8 del 2022. La conclusione è confermata dal principio di effettività della tutela e dall’atipicità delle azioni.
Il Collegio prende espressamente le distanze da Cons. Stato, sez. IV, n. 4190 del 2024. L’art. 117 c.p.a. disciplina il rito in caso di cumulo di domande, non l’ammissibilità dell’accertamento. La nozione di “esatta adozione del provvedimento“, di cui al comma 4, include l’esattezza temporale e conferma la tesi estensiva.
Nel merito, l’appello è infondato. Il criterio di priorità dell’art. 8, comma 1, cod. amb. costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a sospendere i termini perentori dell’art. 25, comma 7, cod. amb. Il legislatore ha poi confermato tale lettura con l’art. 8, comma 1-ter, cod. amb., introdotto dal d.l. n. 153 del 2024. Le asserite difficoltà organizzative interne non rilevano, secondo il principio già espresso dall’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990. Il ritardo del Ministero è dunque dichiarato illegittimo; le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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