Accesso documentale del lavoratore alla documentazione contabile dell’ente (TAR Lazio n. 302 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che vanti un credito retributivo nei confronti dell’ente pubblico presso cui ha prestato servizio è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti contabili che attestano l’ingresso nelle casse dell’ente delle somme a lui riferite. L’accesso documentale ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 non può essere compresso da un’attività di ricerca archivio indeterminata nel tempo e priva di esito comunicato, che integra diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. È invece inammissibile il ricorso per motivi aggiunti che impugni una mera nota informativa sullo stato delle ricerche, priva di natura provvedimentale e dunque non idonea a incidere sulla sfera giuridica del richiedente. Accertato il diritto, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia entro un termine perentorio.

Il Fatto

I ricorrenti avevano prestato servizio alle dipendenze del Comune resistente fino al 31 maggio 1985, quali dipendenti fuori ruolo, a tempo indeterminato dall’1 luglio 1979. Nel periodo di riferimento il monte retributivo delle loro posizioni veniva versato dalla Regione all’ente locale e da questi all’INPDAP. Il 31 luglio 1990 l’ente previdenziale restituiva al Comune la somma complessiva di lire 22.582.370 (euro 11.662,82).

Con nota del 7 novembre 2023 i ricorrenti diffidavano il Comune al pagamento della quota di spettanza di euro 3.877,61 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dal 31 luglio 1990. Con istanza del 18 luglio 2024, inoltrata a mezzo pec il 25 luglio, chiedevano copia conforme della documentazione contabile attestante l’ingresso della somma nelle casse comunali. Il Comune rispondeva che le ricerche presso l’archivio storico erano in corso; seguiva il silenzio. I ricorrenti impugnavano il diniego tacito e, con motivi aggiunti, la successiva nota comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso per motivi aggiunti e lo dichiara inammissibile. La nota impugnata si limita ad affermare che l’amministrazione non ha rifiutato l’accesso e che le ricerche della documentazione sono in corso presso l’archivio storico. Si tratta di una mera nota informativa, priva di natura provvedimentale, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione.

Il ricorso principale è invece fondato. La Corte verifica in concreto i presupposti dell’accesso documentale e ravvisa in capo ai ricorrenti un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione. Oggetto della richiesta è la documentazione detenuta dall’ente comunale attestante le somme versate dall’INPDAP in relazione al monte retributivo delle posizioni dei ricorrenti, per le prestazioni lavorative rese dal 13 ottobre 1978 al 31 maggio 1985.

La Corte valorizza il collegamento funzionale tra la documentazione richiesta e la pretesa creditoria azionata. L’ostensione concerne segnatamente copia conforme del mastro di entrata, nei termini indicati nella nota di accesso, ed è strumentale alla tutela della posizione sostanziale dei lavoratori. Il carattere determinato dei documenti richiesti esclude che la richiesta si risolva in un’indagine esplorativa sull’attività amministrativa.

Assume rilievo decisivo il comportamento dell’amministrazione, che ha mancato di fornire positivo riscontro all’istanza. L’inerzia serbata dopo la comunicazione sullo stato delle ricerche integra il diniego tacito previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, con conseguente lesione del diritto di accesso.

In accoglimento del ricorso il Tribunale dichiara il diritto dei ricorrenti all’accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti richiesti. Ordina all’ente di provvedere entro cinquanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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