Schede valutative militari autonome e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Lombardia n. 1385 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi sul personale militare formulati nelle schede valutative costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici o fondati su un evidente travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. I giudizi analitici e quello complessivo sono autonomi per ciascun periodo di riferimento, perché riguardano il rendimento reso in un determinato arco temporale. Il contrasto con valutazioni favorevoli degli anni precedenti non è di per sé sintomatico di eccesso di potere, potendo le doti del militare subire un appannamento nel tempo. L’onere motivazionale è assolto nei limiti oggettivi del modulo prestabilito, purché sussista coerenza e consequenzialità tra le voci della scheda.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo maggiore in servizio presso un Comando Provinciale dell’Arma, ha impugnato la scheda valutativa relativa all’anno 2021, con la quale gli è stato attribuito il giudizio finale “nella media”, chiedendone l’annullamento.
Deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e l’illogicità della valutazione, sostenendo di aver svolto una notevole mole di lavoro e di aver conseguito per otto anni il giudizio di “eccellente”. Assumeva che il peggioramento fosse legato a un esposto dai lui presentato nei confronti di un collega, vicenda conclusasi con la sua assoluzione in sede penale militare. Il Ministero della difesa, costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui le schede valutative esprimono discrezionalità tecnica e incidono nel merito dell’azione amministrativa, restando sottratte alle censure di legittimità in assenza di arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1402 del 2016).
I giudizi espressi di anno in anno sono autonomi, in ragione della potestà discrezionale dell’Amministrazione e delle variabili esigenze organizzative (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4076 del 2011). Ne deriva che la valutazione di un periodo non può essere influenzata dai giudizi del passato e che il contrasto tra una valutazione favorevole e una sfavorevole non è di per sé indice di eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. III, n. 2780 del 2011). Le schede danno conto dell’andamento del rendimento in senso diacronico, per cui è irrilevante che in altri anni il ricorrente abbia conseguito giudizi migliori (Cons. Stato, Sez. II, n. 5737 del 2022; n. 9185 del 2022; n. 7096 del 2022).
Quanto alla motivazione, la scheda è compilata su moduli non sostituibili e l’onere è assolto nei limiti oggettivi del documento, dovendo sussistere coerenza e consequenzialità tra le voci (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7780 del 2020; Sez. II, n. 7183 del 2021). Non occorrono contestazioni documentate di violazioni dei doveri d’ufficio, bastando l’indicazione riassuntiva e logicamente coerente del rendimento (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 6229 del 2012; Sez. I, n. 6084 del 2012).
Nel caso concreto il ricorrente ha opposto valutazioni personali sul proprio rendimento, senza elementi idonei a palesare illogicità o travisamento dei fatti. Le pregresse valutazioni di eccellente non rendono illogica la diversa valutazione del 2021; la nomina a Cavaliere della Repubblica si fonda su valutazioni differenti rispetto a quelle sul rendimento annuale. L’assoluzione in sede penale militare non esclude il rilievo della vicenda ai fini valutativi, tanto più che essa ha portato al trasferimento a domanda del ricorrente e che i giudizi impugnati sono coerenti con l’avviso di avvio del procedimento di trasferimento del 24.6.2021.
Il provvedimento risulta infine sorretto da idonea motivazione, avendo precisato le ragioni del giudizio inferiore nei tratti caratteriali emersi nel periodo, nelle difficoltà relazionali e nel limitato spirito di collaborazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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