Appalti: insindacabili i punteggi tecnici salvo manifesta illogicità (TAR Emilia-Romagna n. 1549 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità o evidente insostenibilità del giudizio. Il medesimo limite vale per il giudizio di anomalia dell’offerta, che ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 lascia alla stazione appaltante ampia discrezionalità, ivi compresa la valutazione sulla necessità di acquisire le giustificazioni dell’offerente, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione semaforica rileva l’idoneità del dispositivo a identificare veicolo e targa mediante documentazione video-fotografica, non costituendo l’OCR a bordo telecamera requisito di approvazione del sistema.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione disposta dall’Unione dei Comuni in favore della controinteressata per la fornitura e installazione a noleggio di apparati e servizi connessi a telecamere destinate al controllo delle violazioni del codice della strada. In graduatoria l’aggiudicataria precede la ricorrente con un distacco di 3,69 punti.
La ricorrente deduce vizi di valutazione delle offerte tecniche sui sub-criteri A2, A3, A5 e sul criterio B, chiede l’esclusione dell’aggiudicataria per dichiarazioni non veritiere e per asserita genericità dell’offerta, contesta il subprocedimento di verifica di anomalia e i tempi di manutenzione. Con motivi aggiunti, dopo l’accesso all’offerta integrale, reitera e amplia le censure. Chiede l’annullamento, il subentro nel contratto o il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente ricorso e motivi aggiunti. Le doglianze di genericità e indeterminatezza dell’offerta sono superate dalla visione della documentazione tecnica integrale, dalla quale emerge che la telecamera offerta rientra tra quelle indicate nel D.M. n. 368 del 23 luglio 2024 di approvazione del dispositivo utilizzato.
Quanto all’accertamento dell’infrazione semaforica, rileva l’idoneità del sistema a identificare veicolo e targa tramite documentazione video-fotografica, garantita nel caso concreto. L’OCR a bordo telecamera non è requisito di approvazione né condizione di legittimità del dispositivo, ma funzionalità accessoria per l’automazione dei flussi. Il sistema contestato, peraltro in versione meno aggiornata, è già in uso per il medesimo servizio presso l’Unione e altre amministrazioni, senza contestazioni, e il range di temperatura risulta rispettato alla luce del manuale e della configurazione telecamera più custodia.
Sui punteggi, le resistenti dimostrano la correttezza dell’operato della commissione: per il sub-criterio A5 il sistema può essere posizionato oltre trenta metri senza limitazioni; per l’A3 il dispositivo in uso produce filmato a colori comprensivo del fotogramma della targa; per l’A2 il manuale conferma la soluzione dichiarata; per il criterio B la lex specialis richiedeva la sola funzione di verifica, non anche l’accertamento, attività accessoria ex D.M. 404/2021. In ogni caso i 3 punti contestati non avrebbero colmato il distacco in graduatoria.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è insindacabile salvo manifesta illogicità (Cons. Stato n. 3857/2024, n. 7931/2023, n. 3696/2020; TAR Emilia-Romagna n. 778/2024), con ampio margine della commissione sulle soluzioni migliorative (Cons. Stato n. 4019/2023, n. 1447/2023), restando inammissibili le censure di merito che sollecitano un sindacato sostitutorio (Cons. Stato n. 1261/2023).
Quanto alla manutenzione, l’aggiudicataria si è formalmente impegnata sui tempi minimi di intervento e sulla reperibilità continua, con offerta più articolata di quella, giudicata generica, della ricorrente. Sul giudizio di anomalia, il RUP gode di ampia discrezionalità sulla necessità di coinvolgere l’offerente, non emergendo manifesta irragionevolezza né travisamento, trattandosi di offerta non anormalmente bassa. Segue la condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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