Sei scatti solo per le Forze di polizia, esclusi i militari dell’Esercito (TAR Emilia-Romagna n. 979 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, spetta al personale appartenente alle Forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, e non ai militari delle Forze armate. L’art. 16 legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 d.l. n. 387/1987, perimetra la nozione di forza di polizia e non ricomprende le Forze armate che non siano anche forze di polizia. Il Codice dell’ordinamento militare non ha esteso il regime agevolativo a tutte le Forze armate, limitandosi a confermarlo per le forze di polizia ad ordinamento militare. L’art. 1911 cod. ord. mil. non sorregge pretese diverse, perché le promozioni cui il beneficio è alternativo o condizionato sono state abrogate dall’art. 1, comma 258, legge n. 190/2014. Il difetto del requisito soggettivo rende la pretesa infondata.
Il Fatto
Quattro ex dipendenti del Ministero della Difesa, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno agito davanti al TAR Emilia-Romagna per ottenere l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Dopo una diffida rimasta senza esito, i ricorrenti hanno impugnato il comportamento omissivo dell’Inps, ex gestione Inpdap, che nel computo del trattamento di fine servizio non aveva computato i sei aumenti biennali. Il ricorso collettivo non chiariva l’Arma di provenienza dei ricorrenti: un’ordinanza istruttoria ha assegnato termine per precisarla, con rinvio della trattazione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato processuale decisivo: la provenienza dei ricorrenti, alcuni dalle Forze dell’ordine e altri dall’Esercito, incide sull’esito della domanda, perché la giurisprudenza amministrativa distingue nettamente le due posizioni. Per i provenienti dalle Forze dell’ordine la pretesa è fondata; per i militari delle Forze armate è infondata.
Accertato che due ricorrenti provengono dall’Arma dei Carabinieri e due dall’Esercito, il ricorso collettivo è accolto solo per i primi e respinto per i secondi. Per i Carabinieri, in quiescenza alle condizioni richieste dalla normativa speciale, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata e riconosce l’obbligo dell’Inps di ricalcolare l’indennità tenendo conto dei sei scatti ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Quanto ai ricorrenti provenienti dall’Esercito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’art. 16 legge n. 121/1981, a cui rinvia l’art. 6 d.l. n. 387/1987, perimetra la nozione di forze di polizia senza distinguere tra ordinamento civile e militare, ma escludendo le Forze armate che non siano forze di polizia. Il Codice dell’ordinamento militare non ha innovato il regime, estendendolo a tutte le Forze armate per la sola collocazione sistematica.
Il Collegio esamina anche l’art. 1911 cod. ord. mil. e ne esclude la portata invocata. Il primo comma configura il beneficio come alternativo alla promozione alla vigilia, abrogata dall’art. 1, comma 258, legge n. 190/2014: venuta meno la prestazione principale, si configura un’obbligazione facoltativa e non alternativa, con estinzione per impossibilità sopravvenuta. Il secondo comma condiziona il beneficio a promozioni parimenti abrogate o a condizioni non comprovate nel caso concreto.
Manca dunque il requisito soggettivo costituito dall’appartenenza a una forza di polizia. Le spese sono integralmente compensate, stante la natura prettamente interpretativa della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.