Nessun canone per i viadotti autostradali che sovrastano il suolo comunale (TAR Emilia-Romagna n. 1550 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
I pontoni e i viadotti che compongono un’autostrada costituiscono parte integrante di un bene del demanio statale funzionalmente unitario, ai sensi dell’art. 822, comma 2, cod. civ., e non realizzano alcuna occupazione abusiva del soprassuolo comunale che sovrastano. Il rapporto di reciproca interferenza fisica tra beni appartenenti a demani diversi non instaura una relazione di servitù dell’uno rispetto all’altro, ma una coesistenza tra realtà autonome, utilizzabili dai rispettivi aventi titolo senza preventive autorizzazioni. Ne deriva l’esclusione del presupposto applicativo del COSAP e l’illegittimità dell’indennità sostitutiva, delle sanzioni e degli interessi pretesi dall’ente locale. La pianificazione dell’attraversamento del territorio comunale è imputabile al solo legislatore statuale, a nulla rilevando che la gestione sia affidata a un concessionario.
Il Fatto
La società concessionaria della gestione autostradale impugna l’accertamento esecutivo emesso nel 2021 dalla società affidataria del servizio di riscossione, per conto del Comune, per la pretesa occupazione abusiva del suolo comunale relativa all’annualità 2020. Il Comune ritiene che l’attraversamento del proprio territorio mediante pontoni e viadotti, nei punti di intersezione con le strade comunali, integri il presupposto del COSAP e giustifichi l’indennità sostitutiva maggiorata, oltre a sanzioni e interessi. La ricorrente contesta anche il Regolamento COSAP comunale, nella parte in cui impone il rilascio di un titolo di occupazione pure nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone.
La società deduce di gestire l’infrastruttura in forza di concessione originariamente assentita ai sensi della legge n. 729/1961 e da ultimo disciplinata dalla convenzione del 2007, approvata con l’art. 8-duodecies d.l. n. 59/2008: nessun ulteriore titolo sarebbe dovuto al Comune. Il Comune e la società di riscossione eccepiscono il difetto di giurisdizione e la tardività dell’impugnazione del Regolamento, chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i propri precedenti in materia, confermati in appello, e ritiene di non doversene discostare. Sulla giurisdizione osserva che la controversia investe l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale del Comune, consistente nell’individuare i soggetti tenuti a richiedere la concessione di occupazione e, quindi, assoggettabili al canone: la contestazione di tale esercizio radica la competenza del giudice amministrativo.
L’eccezione di tardività dell’impugnazione del Regolamento è respinta. Si tratta di un atto generale privo di lesività diretta, divenuto lesivo solo con l’adozione dell’atto applicativo di accertamento.
Nel merito il Tribunale riporta i passaggi dei precedenti: il COSAP è entrata di carattere patrimoniale, di fonte integralmente regolamentare, dovuto dal titolare della concessione o dall’occupante di fatto per le occupazioni di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dell’ente locale. Restano escluse le occupazioni che non richiedono alcun titolo, perché involgenti interessi di rango superiore o beni non appartenenti all’ente.
Poiché i pontoni fanno parte di un’autostrada statale, opera la regola dell’art. 822, comma 2, cod. civ.: le autostrade appartengono al demanio pubblico. Non è configurabile alcuna utilizzazione del bene demaniale ai danni del Comune, né alcuna superficie sottratta all’uso pubblico. La prevalenza, in ipotesi, spetterebbe comunque allo Stato, unico soggetto di diritto originario. L’esistenza del pontone non richiede quindi autorizzazione alcuna da parte dell’ente territoriale, con la conseguenza che nessun canone è dovuto.
Il Collegio respinge anche l’argomento secondo cui l’esonero varrebbe per lo Stato e non per il concessionario. La prospettiva è errata: il canone presuppone un’utilizzazione esclusiva di uno spazio dell’ente locale, che nel caso non si verifica. Il ricorso è pertanto accolto, assorbito ogni altro profilo, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse dedotto. Le spese sono compensate per la novità delle questioni al momento dell’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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