Appalto integrato PNRR, rileva il nuovo codice e non il D.Lgs. 50/2016 (TAR Toscana n. 493 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti finanziati con risorse PNRR e PNC, bandite dopo il 1° luglio 2023, trovano applicazione le norme speciali di semplificazione del DL n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, insieme alle disposizioni e ai principi del D.Lgs. n. 36/2023. Il D.Lgs. n. 50/2016 è abrogato da tale data e ogni richiamo contenuto in fonti legislative, regolamentari o amministrative si intende riferito dinamicamente alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso, senza alcuna reviviscenza. La mancata formalizzazione della verifica sui costi della manodopera non invalida l’aggiudicazione quando l’offerta rispetti i valori della lex specialis e il concorrente non offra alcun principio di prova della loro incongruità. Gli oneri di sicurezza aziendali non sono oggetto di autonoma verifica in assenza di sospetto di anomalia dell’offerta.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha bandito nel 2023 una procedura aperta per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori di elettrificazione delle banchine nel porto di Livorno, finanziata con fondi PNC/PNRR e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata aggiudicata a un consorzio cooperativo, collocandosi al secondo posto il consorzio ricorrente.
Quest’ultimo ha impugnato l’aggiudicazione, articolando motivi sulla verifica dei minimi salariali e degli oneri di sicurezza, sulla garanzia provvisoria e sul sopralluogo, oltre a un’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. e a motivi aggiunti avverso il parziale diniego ostensivo e le valutazioni tecniche. Il consorzio aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il quadro normativo applicabile. La stazione appaltante, sull’indicazione della circolare M.I.T. del 12 luglio 2023, aveva ritenuto di proseguire nell’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016. Il Tribunale ritiene l’interpretazione non coerente: dall’art. 225, comma 8, e dall’art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 si desume l’abrogazione del vecchio codice dal 1° luglio 2023 e il valore dinamico dei richiami, senza reviviscenza dello stesso.
Ne deriva che alla gara si applicano le norme e i principi del nuovo codice, oltre alle disposizioni speciali per i fondi PNRR/PNC; le censure vanno pertanto vagliate alla luce delle corrispondenti previsioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi principi. Richiamando TAR Umbria n. 758 del 2023 e TAR Lazio n. 134 del 2024, il Collegio esclude che le norme speciali comportino la permanenza in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.
Sul merito, la corrispondenza tra costi della manodopera offerti e importo del disciplinare fonda una presunzione di congruità, superabile solo con un principio di prova che il ricorrente non ha fornito, come chiarito da Cons. Stato n. 10886 del 2023. Quanto agli oneri di sicurezza, la verifica si impone solo in caso di anomalia dell’offerta; il lieve scostamento dal coefficiente ITACA è comunque smentito dalla corretta applicazione della metodologia. Infondate anche le censure su garanzia provvisoria e delega al sopralluogo, risultando la documentazione conforme.
Le doglianze sui punteggi tecnici non superano il limite del sindacato estrinseco: il mancato uso del modello non integra causa di esclusione, prevalendo il favor partecipationis e il principio del risultato ex art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023. Respinti ricorso principale e motivi aggiunti, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in linea con la giurisprudenza UE sulla priorità di esame del ricorso principale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.