DASPO legittimo per invasione di campo anche con fine festoso (TAR Toscana n. 491 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’invasione del terreno di gioco e il superamento indebito di una recinzione o separazione dell’impianto integrano la fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 2, della legge n. 401/1989 e costituiscono presupposto sufficiente per l’adozione del DASPO ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della medesima legge. La norma prescinde da qualsiasi esame dell’elemento psicologico e dalla prova di un pericolo concreto per l’ordine pubblico o di gesti violenti, essendo l’invasione di campo considerata dal legislatore, di per sé, fonte di rischio per il regolare svolgimento della manifestazione. Il DASPO è misura preventiva legittimamente emessa anche in presenza di condotte solo potenzialmente pericolose. La valutazione sull’effettiva integrazione del reato e sulla valenza scagionante della volontà inoffensiva spetta al giudice penale, non all’autorità amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento DASPO emesso dal Questore della Provincia di Firenze, con il quale gli è stato vietato di accedere alle strutture ove si svolgono manifestazioni sportive, nonché ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei partecipanti, per la durata di tre anni. Il divieto è stato adottato in conseguenza di una condotta tenuta al termine di una partita di calcio di Serie A.
Secondo l’amministrazione, il ricorrente ha scavalcato la recinzione, è entrato sul terreno di gioco e, al momento del fermo, si è sottratto all’identificazione, scavalcando nuovamente la recinzione per rientrare nel settore ospiti. Il ricorrente ha contestato il travisamento del fatto, sostenendo che l’invasione era finalizzata a un comportamento festoso, senza violenza né pericolo, e ha censurato la genericità del provvedimento e l’eccessiva durata del divieto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge tutte le censure. Sulla prima, relativa all’assenza di pericolosità, il Collegio ritiene dirimente il rilievo che la condotta è espressamente prevista dall’art. 6-bis, comma 2, della legge n. 401/1989, che punisce chi supera indebitamente una recinzione o invade il terreno di gioco. La lett. c) del comma 1 della stessa disposizione consente alla Questura di emanare il divieto di accesso a seguito della denuncia per tale reato.
Da ciò consegue che le disposizioni prescindono da un qualunque esame dell’elemento psicologico, rendendo irrilevante la finalità effettiva dell’invasione di campo. La norma non richiede nemmeno la dimostrazione di una situazione di pericolo per l’ordine pubblico o di gesti violenti, condotte già contemplate dalle lett. a) e b): il legislatore ha ritenuto l’invasione di campo, di per sé, fonte di rischio e turbamento del regolare svolgimento della manifestazione.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il DASPO è misura preventiva legittimamente emessa anche in presenza di condotte solo potenzialmente pericolose, essendo diretta a prevenire reati da parte di soggetti che abbiano dato prova di effettiva e attuale pericolosità (TAR Liguria n. 1058/2022). Il presupposto legittimante è il semplice deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6-bis, non spettando all’autorità amministrativa, ma a quella giudiziaria penale, accertare l’integrazione del reato e l’eventuale valenza scagionante della volontà inoffensiva del ricorrente.
La seconda censura è respinta perché l’amministrazione ha precisato le manifestazioni inibite, individuandole per ambito territoriale e per tipologia di incontri. Quanto alla durata triennale, il Collegio valorizza le circostanze puntualmente elencate nel provvedimento: lo scavalcamento, l’invasione del campo e la sottrazione al fermo e all’identificazione, condotte tutte integranti la fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 2. La durata è pertanto giustificata e si colloca in posizione mediana tra il minimo di un anno e il massimo di cinque. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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