Sospensione ex art. 100 TULPS per somministrazione di alcol ai minori (TAR Toscana n. 494 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. è misura di carattere cautelare e preventivo, non sanzionatorio: non richiede la prova della reiterazione dei comportamenti, ma mira a impedire che la situazione di pericolosità per la sicurezza pubblica si protragga. La somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, unitamente all’assenza di controlli sull’età dei consumatori, integra il presupposto per l’adozione del provvedimento. Il titolare dell’esercizio pubblico riveste una specifica posizione di garanzia a tutela dei minori ed è tenuto a vigilare affinché il personale accerti l’età dell’avventore. L’urgenza di provvedere giustifica l’adozione del decreto anche in assenza della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, legale rappresentante di un’impresa individuale titolare di un locale con autorizzazione SUAP per bar-ristorante, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto la sospensione per tre giorni dell’efficacia dell’autorizzazione. Il provvedimento è conseguente a un intervento degli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino, che nella notte avevano accertato l’apertura del locale oltre la mezzanotte, per lo svolgimento di una serata danzante, in violazione della normativa COVID allora vigente, nonché la somministrazione di alcolici a tre ragazze minorenni.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 legge n. 241/1990 per carenza dei presupposti e della motivazione, ritenendo il fatto episodico e isolato, oltre alla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha proposto, inoltre, domanda di risarcimento del danno per il mancato incasso dei tre giorni di chiusura, ricadenti nel fine settimana. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Le circostanze accertate dagli agenti non costituiscono un episodio trascurabile: una delle minori aveva acquistato personalmente un cocktail senza che il personale ne verificasse l’età, mentre le altre due, entrambe infraquindicenni, avevano consumato alcolici. Ne emerge non solo la somministrazione a minorenni, ma l’assenza di qualunque controllo da parte della proprietà del locale.

Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui il titolare dell’esercizio pubblico risponde della consumazione di alcol da parte del minorenne, poiché riveste una specifica posizione di garanzia a tutela dei minori ed è tenuto a vigilare affinché i dipendenti accertino l’età del consumatore (Cass., sez. V, sent. 17.9.2020, n. 31812). L’omessa verifica dell’età e il mancato controllo sulla somministrazione integrano comportamenti gravemente negligenti che mettono a rischio la salute dei minori.

Quanto alla dedotta necessità di accertare la reiterazione, il Collegio osserva che lo scopo della sospensione non è punire una condotta reiterata, ma impedire in via cautelare proprio la sua ripetizione. La finalità della misura ex art. 100 R.D. n. 773/1931 è quella di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e di prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, inducendo i soggetti a modificarne la condotta (TAR Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I n. 374/2016; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano n. 283/2015; TAR Lazio Roma Sez. I ter n. 5399/2011; Consiglio di Stato sez. VI n. 5647/2005).

Né sussiste la lamentata violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990: l’Amministrazione ha evidenziato nel provvedimento l’urgenza di intervenire in ragione delle condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, in presenza di una situazione di pericolosità tale da scongiurare ulteriori e più nefaste conseguenze e allarme sociale.

L’infondatezza delle censure travolge anche la domanda risarcitoria. Il Collegio rileva che non è stato dimostrato un effettivo pregiudizio né il suo ammontare; inoltre la ricorrente non ha proposto la domanda di tutela cautelare, con applicazione dell’art. 30 c.p.a. nella parte in cui esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Le spese sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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