Decadenza da concessione sportiva e cognizione incidentale del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 751 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giurisdizione di legittimità il giudice amministrativo conosce, ai sensi dell’art. 8, comma primo, cod. proc. amm., di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, senza efficacia di giudicato. Tale cognizione comprende l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento impugnato, anche quando la relativa questione sia pendente davanti al giudice ordinario. L’eventuale superamento dei limiti della cognizione incidentale non integra eccesso di potere giurisdizionale, ma un mero error in procedendo interno alla giurisdizione. Il giudice amministrativo non è pertanto tenuto alla sospensione necessaria del processo, rimessa a una valutazione di opportunità. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida il provvedimento finale quando l’amministrazione dimostri che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Una società sportiva, concessionaria di un impianto sportivo di proprietà comunale, impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza sanzionatoria dalla concessione, con ingiunzione al rilascio immediato dell’immobile. Il provvedimento si fondava su due rilievi: il mancato pagamento di tre rate consecutive del canone, con morosità contestata, e la non conformità del progetto di ristrutturazione rispetto agli obblighi assunti in gara.

Il rapporto concessorio aveva alle spalle una lunga sequenza di contenziosi, tra aggiudicazioni annullate, revoche, ritardi nella consegna e un giudicato sfavorevole sul diniego di approvazione del progetto presentato nel 2016. Il TAR respingeva il ricorso. La società proponeva appello articolando quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione delle garanzie partecipative, sull’insussistenza dei presupposti della decadenza, sul preteso sconfinamento del giudice amministrativo in materia riservata al giudice civile e sul contrasto con il principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, dedicato alla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, richiama il principio consolidato secondo cui l’omessa comunicazione di avvio non inficia il provvedimento finale in applicazione dell’art. 21-octies, comma secondo, legge n. 241/1990, quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L’appellante non ha indicato alcun elemento istruttorio concreto che avrebbe potuto orientare diversamente la decisione. In ogni caso, una nota precedentemente inviata aveva annunciato l’intenzione di revocare la concessione per la morosità accertata.

Sul secondo e sul terzo motivo, esaminati insieme, la Corte affronta il nodo della cognizione incidentale. L’art. 8, comma primo, cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di conoscere senza efficacia di giudicato delle questioni pregiudiziali relative a diritti necessarie alla decisione. Il Collegio precisa che l’eventuale violazione di tali limiti non configura eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 16959 del 2018 e n. 24242 del 2024. Fuori dai casi degli artt. 8, comma secondo, e 77 cod. proc. amm., il giudice non è tenuto alla sospensione del processo, essendo la scelta rimessa a una valutazione di opportunità.

La Corte ritiene che l’accertamento compiuto dal TAR sia stato di carattere dichiarativo, fondato sugli atti di causa e privo di attività istruttoria aggiuntiva, e che abbia riguardato circostanza di fatto costituente il prius logico del provvedimento di decadenza. La sospensione dell’efficacia esecutiva delle ingiunzioni disposta dal giudice civile rispondeva a ragioni di periculum, senza valutazione di merito, e non impediva al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente della morosità.

Sul quarto motivo, concernente il giudicato formatosi sul diniego di approvazione del progetto e la dedotta contrarietà a buona fede e proporzionalità, il Collegio osserva che il progetto esecutivo doveva essere presentato entro sessanta giorni dalla richiesta di partecipazione, termine vincolante. Una volta accertata con statuizione coperta da giudicato la non conformità del progetto originario, l’amministrazione non era tenuta a valutare ex novo un progetto diverso, depositato peraltro ben oltre la scadenza. La mancata apposizione di riserva nel verbale di consegna preclude inoltre la contestazione sulla difformità del compendio. L’appello è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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