Appalto PNRR: contratto stipulato e risarcimento non provato (TAR Toscana n. 314 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto gli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, il rinvio operato dall’art. 48, comma 4, d.l. n. 77 del 2021 all’art. 125 cod. proc. amm. comporta che la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non determina la caducazione del contratto già stipulato e che il risarcimento del danno avviene solo per equivalente. Ne consegue l’improcedibilità della domanda di annullamento quando il contratto sia stato medio tempore concluso. La domanda risarcitoria proposta in modo generico nell’epigrafe del ricorso, priva di allegazione degli elementi costitutivi dell’illecito e di quantificazione del danno, è inammissibile o comunque infondata e non può essere integrata mediante memoria non notificata. Il giudice, dichiarata l’improcedibilità dell’azione caducatoria, non è tenuto all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. quando la domanda risarcitoria sia manifestamente inammissibile o palesemente infondata.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la determinazione con cui la stazione appaltante aveva aggiudicato un appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di recupero di un immobile sottoposto a vincolo culturale, finanziato con fondi PNRR. Oggetto di censura erano la determina di aggiudicazione e la presupposta nota del RUP che aveva ritenuto congruo il costo della manodopera. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno.

Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 474 del 27 ottobre 2023. Nelle more del giudizio il contratto veniva stipulato l’8 novembre 2023 e, in data 2 gennaio 2024, veniva disposta la consegna parziale delle aree di cantiere per le prime operazioni di cantierizzazione. La causa giungeva così in decisione all’udienza del 22 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della procedura come appalto PNRR, desunta dall’assegnazione del contributo statale e dall’inserimento dell’intervento nella Missione 5 Componente 2 del Piano. Da ciò deriva l’applicazione della normativa speciale di cui all’art. 48 d.l. n. 77 del 2021, che richiama l’art. 125 cod. proc. amm..

La disposizione processuale stabilisce che, al di fuori dei casi degli artt. 121 e 123 cod. proc. amm., la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e che il risarcimento avviene solo per equivalente. Poiché il contratto era stato concluso e l’esecuzione era già iniziata, l’eventuale annullamento non avrebbe prodotto alcun effetto caducatorio. Il Tribunale richiama sul punto TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 4338 del 2023 e dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento e delle domande connesse.

Passando alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che essa era formulata solo in termini generici nell’epigrafe del ricorso, senza indicazione degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano né quantificazione del danno. Richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 3441 del 2012 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3532 del 2023, secondo cui le uniche domande esaminabili sono quelle specificate in atti notificati. Le integrazioni contenute nella memoria non notificata del 5 febbraio 2024 sono pertanto inutilizzabili.

Il Tribunale aggiunge che, anche a voler ammettere l’integrazione, la domanda sarebbe stata respinta per mancata prova del danno: nessuna documentazione era stata depositata a supporto del lucro cessante, delle spese generali, della mancata utilizzazione delle maestranze e del danno curriculare. Richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 9755 del 2023 e l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022 sull’inutilità dell’accertamento mero quando la domanda risarcitoria sia stata proposta.

Per completezza, il Collegio osserva che il ricorso sarebbe stato comunque infondato: le censure erano incentrate sull’allegato C3, la cui compilazione era solo facoltativa, e correttamente il RUP aveva valutato i chiarimenti della controinteressata. Le nuove censure dedotte con memoria non notificata sarebbero state inammissibili. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile quanto all’annullamento e la domanda risarcitoria respinta, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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