Appalto pubblico e sindacato sul giudizio tecnico della Commissione (TAR Toscana n. 1395 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione di gara sulle offerte tecniche costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’illogicità manifesta, del travisamento dei fatti e dell’errore di fatto. Il giudizio di legittimità non può risolversi in una nuova attribuzione di punteggio né in un sindacato sostitutivo del merito amministrativo. L’effetto conformativo di una sentenza di annullamento che impone di valutare congiuntamente il profilo qualitativo e quello quantitativo delle offerte non si traduce in un’obbligazione di mero conteggio aritmetico dei prodotti. La congruità della rivalutazione va apprezzata in chiave unitaria e sistemica, avuto riguardo all’oggetto e alla destinazione d’uso dei beni oggetto di fornitura.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione disposta da Estar in favore della controinteressata per la fornitura di sistemi di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici. Con la sentenza n. 725/2024 la Sezione aveva accolto in parte il gravame, annullando i provvedimenti e rimettendo alla Commissione la valutazione delle offerte in relazione al solo criterio n. 7, relativo al materiale di consumo, da integrare tenendo conto anche dell’ampiezza di gamma delle sonde e degli elettrodi offerti.

All’esito del riesercizio del potere, la Commissione aveva confermato il precedente giudizio, ritenendo le offerte sostanzialmente equiparabili e valorizzando lo scarso utilizzo clinico di una delle sonde offerte dalla ricorrente. Estar aveva quindi confermato l’aggiudicazione. La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, convertito nel rito ordinario con sentenza non definitiva, deducendo la violazione del giudicato e l’illogicità della rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla lettura dell’effetto conformativo della sentenza n. 725/2024. L’uso della congiunzione “anche” impone alla Commissione una valutazione congiunta, qualitativa e quantitativa, delle sonde offerte; non è pertanto sostenibile che il giudicato vincolasse l’amministrazione al mero raffronto numerico dei dispositivi, con un’operazione di tipo vincolato e aritmetico.

Chiarito il perimetro del giudicato, il Collegio verifica se la rivalutazione abbia prodotto un esito manifestamente illogico o un travisamento dei fatti. Richiama il principio per cui le valutazioni delle Commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice, che deve concentrarsi sull’insieme unitario e sistemico delle offerte e rilevare solo profili evidenti di eccesso di potere, quali macroscopiche differenze quali-quantitative o giudizi oggettivamente sbilanciati (Cons. Stato, III Sezione, sentenza n. 8621 del 29 ottobre 2024).

Nel merito, la censura sulla sonda monouso con canale di aspirazione è infondata. La tecnica chirurgica che ne richiede l’uso, documentata dalla ricorrente, è innovativa e quindi di scarsa diffusione: non risulta irragionevole la scelta di non valorizzare l’ampiezza di gamma di tale tipologia di sonde. Quanto al profilo quantitativo, il Collegio osserva che, se la ricorrente ha offerto un maggior numero di sonde monopolari, la controinteressata ne ha offerte più numerose di bipolari, circostanza che giustifica sotto il profilo della ragionevolezza il giudizio di sostanziale equivalenza.

Le residue censure tendono in realtà a rinnovare nel processo il confronto competitivo tra i prodotti, suscitando un sindacato sostitutivo inammissibile. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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