Termine dimezzato per appello anche avverso sentenza di ottemperanza (Cons. Stato n. 8836 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi che si svolgono in camera di consiglio, tra i quali rientra il giudizio di ottemperanza a norma dell’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. L’eccezione alla dimidiazione prevista dalla stessa disposizione riguarda esclusivamente, nei giudizi di primo grado, i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Essa non è pertanto estensibile all’atto di appello. Ne consegue che l’appello avverso la sentenza resa a definizione del giudizio di ottemperanza deve essere proposto nel termine decadenziale di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dal suo ricevimento o dalla sua conoscenza. Il giudizio di ottemperanza è assoggettato, per il resto, alla disciplina generale del libro III del codice del processo amministrativo. L’errore scusabile costituisce istituto eccezionale che deroga alla perentorietà dei termini di impugnazione e non può essere invocato quando la questione sia da tempo pacifica nella giurisprudenza.
Il Fatto
Una dipendente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini giuridici ed economici, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. Non essendo stata data esecuzione alla pronuncia, la lavoratrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, che lo ha accolto ordinando all’amministrazione di provvedere entro il termine assegnato.
Il TAR ha liquidato le spese di lite in misura ridotta, tenuto conto della semplicità e serialità della controversia e del modesto impegno difensivo. La ricorrente ha impugnato la sentenza esclusivamente nel capo relativo alla liquidazione delle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del DM n. 55/2014. Il Ministero si è costituito solo formalmente. Il Collegio, in camera di consiglio, ha rilevato d’ufficio possibili profili di irricevibilità dell’impugnazione, formalizzati ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato concentra l’esame su una questione preliminare e assorbente, ponendola al centro della decisione. La sentenza del TAR Lazio era stata pubblicata il 7 gennaio 2025 e non notificata, mentre l’appello risulta proposto il 14 giugno 2025. Rispetto a tale sequenza temporale il Collegio applica il combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a. e conclude per la tardività dell’impugnazione.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del giudizio di ottemperanza come procedimento camerale, espressamente ricondotto dall’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a. all’ambito in cui opera la dimidiazione dei termini. Richiamando un orientamento consolidato del giudice amministrativo, il Collegio ribadisce che tutti i termini, compreso quello per proporre appello, sono dimezzati, sicché l’impugnazione delle sentenze rese a definizione del giudizio di ottemperanza deve rispettare un termine pari a tre mesi. Il riferimento è, tra le altre, alle decisioni Cons. Stato, Sez. V, n. 1441 del 2014, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3052 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5246 del 2013.
Il Collegio si sofferma poi sull’eccezione alla dimidiazione, che la stessa disposizione circoscrive ai termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nei giudizi di primo grado. Si tratta di un’eccezione di estrema chiarezza, non estendibile all’atto di appello. La formulazione normativa, del resto, non lascia margini ricostruttivi in senso diverso.
Quanto alla possibilità di rimessione in termini, il Consiglio di Stato la esclude. La causa è stata introdotta in epoca ampiamente successiva all’emanazione del decreto correttivo n. 195/2011 e non sussiste da tempo alcuna oscillazione giurisprudenziale in materia. L’errore scusabile è istituto di carattere eccezionale, che deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione; un uso eccessivamente ampio dello stesso si risolverebbe in un vulnus del principio di parità delle parti di cui all’art. 2, comma 1, c.p.a., quanto al rispetto dei termini stabiliti dalla legge processuale.
L’appello è quindi dichiarato irricevibile in quanto tardivamente proposto. In ragione delle peculiarità della fattispecie e della costituzione solo formale dell’amministrazione, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.