Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1550 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario accerta in via preliminare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, e la sussistenza del passaggio in giudicato della decisione, condizione necessaria ogni volta che non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertati tali presupposti, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il comando contenuto nel titolo e, per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale. Le spese seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore antistatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire al ricorrente la carta elettronica del docente, con accredito delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione non ha messo a disposizione l’importo dovuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare del termine dilatorio. Rileva che la notificazione del titolo esecutivo è avvenuta il 23.07.2024 e che il ricorso è stato notificato il 27.02.2025, dunque dopo oltre sei mesi. Il requisito previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche risulta pertanto rispettato.
Il giudice esamina poi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro. La decisione è assistita dall’attestazione di segreteria del 27.01.2025. Il Collegio osserva che il giudicato costituisce condizione necessaria ogni qual volta non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando sul punto un precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011.
Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il TAR ordina quindi al Ministero di attribuire la carta elettronica del docente con accredito delle somme spettanti, per l’importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto all’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del termine precedente. La nomina anticipata del commissario risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela esecutiva.
Sulle spese, il giudice applica il criterio della soccombenza e liquida l’importo di € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non aver ancora riscosso le competenze, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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