L’ottemperanza non integra il giudicato civile con gli interessi non statuiti (TAR Lombardia n. 3923 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può riconoscere gli interessi legali sulla somma liquidata qualora essi non siano stati espressamente statuiti nella pronuncia di cui si chiede l’esecuzione. Il riconoscimento di tali accessori, non compresi nell’oggetto della condanna giudiziale, richiederebbe un’integrazione del giudicato mediante l’esercizio di un potere di natura cognitoria, precluso al giudice amministrativo in quanto riferito a rapporti sostanziali sottratti alla propria giurisdizione. La mancata statuizione sugli interessi non può ritenersi assorbita nella portata applicativa del giudicato, neppure invocando il regime di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il diritto di un docente all’accredito sulla “Carta elettronica” della somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.
Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e 114 c.p.a., chiedendo la condanna del Ministero all’accredito della somma dovuta, oltre interessi legali dalla maturazione del credito, e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla richiesta di accredito della somma di euro 2.000,00, essendo la pretesa sorretta da idonea documentazione, non contrastata dall’ente debitore e fondata su titolo avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 era infatti decorso inutilmente, senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, il Collegio l’ha respinta, osservando che si tratta di posta debitoria non riconosciuta nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. La giurisprudenza citata ha evidenziato una posizione sfavorevole al riconoscimento di tali accessori, in quanto il credito per la formazione professionale del docente sarebbe indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni.
Il Tribunale ha precisato che, anche volendo applicare il più favorevole regime di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c., la mancanza di una statuizione espressa sugli interessi nella pronuncia del giudice del lavoro non può ritenersi assorbita nella portata applicativa del giudicato. Il loro riconoscimento richiederebbe infatti un’integrazione del giudicato mediante l’esercizio di un potere di natura cognitoria, precluso al giudice amministrativo chiamato ad assicurare l’ottemperanza di una sentenza del giudice civile, riferita a rapporti sostanziali sottratti alla giurisdizione amministrativa.
L’ottemperanza è stata quindi accolta nei limiti dell’accredito della somma capitale, ordinando all’Amministrazione di darvi esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e obbligo di provvedere entro i successivi centoventi giorni. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.