Danno da tangente e valore probatorio della sentenza di patteggiamento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 174 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dichiarata priva di efficacia extrapenale dall’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, non preclude al giudice contabile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti storici posti a fondamento dell’imputazione. Il giudice della responsabilità amministrativa può porre a base del proprio convincimento gli atti delle indagini preliminari e le prove atipiche ivi acquisite, valutandoli come indizi ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Non opera il canone penale dell’oltre il ragionevole dubbio, ma la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non. Il danno da tangente è ravvisabile nel maggior costo che l’appaltatore trasla sul committente pubblico in conseguenza dell’illecita dazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un ufficiale generale dell’Aeronautica Militare, già Capo Reparto Progetti della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da tangente e del danno all’immagine. L’istruttoria contabile traeva origine dalla comunicazione, trasmessa ai sensi dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen., della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, relativa a un procedimento penale definito nei confronti dell’appellante con sentenza di patteggiamento.

La Sezione giurisdizionale regionale, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato il convenuto al pagamento di complessivi euro 154.335, di cui euro 51.445 a titolo di danno da tangente ed euro 102.890 a titolo di danno all’immagine. L’interessato ha proposto appello, censurando il rigetto dell’eccezione di prescrizione, il valore probatorio attribuito alla sentenza di patteggiamento, la prova del danno e del nesso di causalità e la quantificazione del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ha escluso la prescrizione. In presenza di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale decorre dalla data della sua scoperta, da intendersi quale conoscenza effettiva e non mera conoscibilità. La Procura contabile ha acquisito tale conoscenza solo il 20 ottobre 2015, con la ricezione della comunicazione dell’esercizio dell’azione penale; non rilevano né la precedente ordinanza cautelare, trasmessa solo in allegato, né gli articoli di stampa.

Nel merito, la Corte ha osservato che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha privato di efficacia extrapenale la sentenza patteggiata. La norma non impedisce però al giudice contabile di valutare autonomamente, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., il materiale delle indagini preliminari in termini di indizi. Opera il principio di circolarità delle prove e sono utilizzabili le prove atipiche, non esistendo un numerus clausus dei mezzi di prova.

La Corte ha confermato la prima posta di danno, pari a euro 40.000, relativa alla gara per la manutenzione della caserma di Teulada. Le intercettazioni ambientali documentano la strategia di illecita interferenza sulla commissione di gara. Nel giudizio contabile non vige il canone dell’oltre il ragionevole dubbio, ma quello del più probabile che non. Il mancato riscontro oggettivo alle intercettazioni rileva solo nel processo penale.

La Corte ha invece accolto i motivi terzo e quarto quanto alla seconda posta di euro 11.445, riferita alla vicenda della locazione dell’immobile. Non sussistono sufficienti elementi indiziari che l’importo si sia traslato sull’Amministrazione in termini di danno da tangente. Il danno patrimoniale è stato rideterminato in euro 40.000.

Sul danno all’immagine, la Corte ha escluso l’applicabilità del criterio del doppio tangentizio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, avendo la norma natura sostanziale e operando solo per le fattispecie successive alla sua entrata in vigore. Ha tuttavia confermato la quantificazione in euro 102.890 con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., in ragione della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, della qualifica apicale ricoperta e del clamore mediatico, nonché della condotta tenuta anche dopo la quiescenza. Il potere riduttivo è escluso dal carattere doloso della condotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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