Appello generico e abuso maggiore su area vincolata non sanabile (Cons. Stato n. 3184 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi di appello, sancito dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., impone all’appellante di muovere una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo. Parimenti inammissibile è la tecnica motivazionale per relationem, che rinvia ad altro documento per integrare le censure, in contrasto con l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. In presenza di un provvedimento plurimotivato, l’omessa impugnazione di uno dei capi di motivazione rende il ricorso inammissibile ab origine. Nel merito, gli abusi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico non sono sanabili mediante condono, quand’anche il vincolo non comporti inedificabilità assoluta, salvo che si tratti di interventi minori conformi alla disciplina urbanistica.

Il Fatto

L’appellante aveva presentato al comune domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge regionale n. 12 del 2004, per una nuova unità immobiliare realizzata su un lastrico solare di copertura di un locale garage ricadente in zona agricola E4, dichiarata di notevole interesse pubblico. Il comune aveva respinto l’istanza e, successivamente, aveva adottato l’ordinanza di demolizione.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 19333 del 2024, aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti diretti all’annullamento del diniego e dell’ordinanza. L’appellante ha impugnato la sentenza davanti al Cons. Stato, riproponendo in sostanza le doglianze di primo grado. Il comune si è costituito chiedendo la reiezione e, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e qualifica l’appello come inammissibile per genericità. L’appellante non ha sviluppato censure avverso la sentenza, ma si è limitata a riproporre, in parte, i motivi formulati in primo grado. Il giudizio d’appello ha natura di revisio prioris instantiae e i suoi limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione: occorre quindi censurare le motivazioni della sentenza e indicare perché siano erronee.

La Corte precisa che i motivi non devono essere rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, rilevando la specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute. Sul punto richiama la propria giurisprudenza, citando Cons. Stato, sez. VII, n. 8234 del 2025, n. 6047 del 2025 e n. 3861 del 2025.

È poi inammissibile la riproposizione del primo motivo mediante mero rinvio al ricorso introduttivo, senza trascriverne il testo: la motivazione per relationem contrasta con l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. IV, n. 6635 del 2025). Il Collegio aggiunge che il diniego di condono si fonda su un ulteriore elemento ostativo, la non conformità dell’opera agli strumenti urbanistici per l’ubicazione in zona agricola: tale capo non è stato censurato neppure in primo grado, rendendo il ricorso introduttivo inammissibile ab origine per mancata impugnazione di tutti i capi del provvedimento plurimotivato. Non è invece inammissibile la doglianza sull’omessa indicazione delle opere da demolire, presentandosi, sia pur accennata, nei motivi aggiunti.

Nel merito l’appello è comunque infondato: gli abusi su immobili sottoposti a vincolo non sono sanabili mediante condono, anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta, restando sanabili solo gli interventi minori conformi alla disciplina urbanistica (Cons. Stato, sez. VII, n. 5135 del 2025). La sopraelevazione con nuovo volume in zona agricola vincolata costituisce abuso maggiore non sanabile, e il diniego è sufficientemente motivato. È corretta l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, non emergendo alcun interesse a contestare il modulo procedimentale, giacché entrambe le disposizioni conducono alla demolizione. L’omessa indicazione dell’area di sedime non vizia l’ordine demolitorio, potendo l’individuazione avvenire con separato atto successivo (Cons. Stato, sez. VII, n. 10126 del 2025; sez. III, n. 7428 del 2025). L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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