Parere endoprocedimentale non vincolante e silenzio inadempimento del consorzio (Cons. Stato n. 3183 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che il consorzio industriale è chiamato a rendere sull’istanza di condono edilizio ex art. 39, legge n. 724/1994 costituisce atto consultivo endoprocedimentale, privo di autonoma valenza e non qualificato come vincolante dalla disciplina statale e regionale. Esso si inserisce nel procedimento di sanatoria di competenza comunale, che si conclude con il provvedimento finale sull’istanza. L’obbligo di provvedere e l’attività istruttoria preordinata al rilascio del condono, compresa l’acquisizione dei pareri endoprocedimentali, gravano sull’amministrazione competente al provvedimento finale ai sensi della legge n. 241/1990. Ne consegue che, in capo al consorzio, non è configurabile alcun obbligo di provvedere sulla richiesta del privato e che verso lo stesso non è esperibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 c.p.a., rimedio che postula la sussistenza di un obbligo di provvedere rimasto inadempiuto.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società ha chiesto al consorzio industriale competente il parere sulla domanda di condono edilizio ex art. 39, legge n. 724/1994, presentata nel 1995 per sanare l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso di un immobile. Il comune aveva subordinato il rilascio delle concessioni in sanatoria al conseguimento del nulla osta paesaggistico, del parere idrogeologico e del parere del consorzio. Dopo la richiesta del curatore, il consorzio si è limitato a trasmettere la documentazione al comune per le verifiche di completezza, senza rendere il parere.
Il fallimento ha quindi agito davanti al TAR Lazio, sede di Latina, per accertare il silenzio e dichiarare l’obbligo di provvedere del consorzio. Il Tribunale ha respinto il ricorso, qualificando il parere come atto endoprocedimentale privo di valenza autonoma, da richiedere dal comune, unico titolare della competenza sul condono. Contro questa decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto un profilo preliminare di legittimazione. La richiesta di parere ha riguardato tutte le istanze di condono, benché il fallimento abbia attinto solo uno dei soggetti che le avevano presentate. Il bene, inoltre, è stato alienato a un terzo, che ha presentato istanza di condono ad integrazione della precedente ai sensi dell’art. 40, comma 6, legge n. 47/1985. Tali circostanze rendono «perfino dubbia» la legittimazione della curatela, ma la Corte preferisce risolvere la questione nel merito.
Il nodo centrale è la qualificazione del parere consortile. La Corte rileva che esso non è esplicitamente qualificato come vincolante né dall’art. 39, legge n. 724/1994 né dall’art. 7, comma 8, legge regionale del Lazio n. 1/1997. Il parere resta atto consultivo endoprocedimentale inserito nel procedimento di sanatoria di competenza comunale. La circostanza che sia stato richiesto direttamente dal fallimento non lo rende autonomo né vincolante.
La Corte ricostruisce il riparto delle competenze alla luce della legge n. 241/1990. L’attività istruttoria preordinata al rilascio del condono, compresa l’acquisizione dei pareri endoprocedimentali, spetta all’amministrazione competente al provvedimento finale, cioè al comune, che la esercita mediante gli istituti dei capi II e IV della stessa legge. La nota con cui il comune ha sollecitato gli interessati a munirsi del parere non lo solleva dall’obbligo di acquisirlo direttamente.
Da ciò discende che non è configurabile in capo al consorzio un obbligo di provvedere su un’istanza inserita in un procedimento che non è di sua competenza. L’obbligo esiste solo in capo al comune. Il ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 c.p.a. postula un obbligo di provvedere inadempiuto e non può rivolgersi al consorzio, secondo il principio già affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 7369 del 2025.
Il fallimento avrebbe avuto titolo per attivarsi verso il comune, previo assolvimento degli adempimenti istruttori, non verso il consorzio per supplire all’inerzia dell’ente locale. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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