Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (Cons. Stato n. 2259 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse dell’appellante non determina la definizione del giudizio senza esame del merito ai fini delle spese. Il giudice deve comunque procedere allo scrutinio dei motivi di appello per accertare la soccombenza virtuale e regolare il carico delle spese secondo l’esito che il gravame avrebbe avuto. L’avvio del procedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione è atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non impugnabile. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordine demolitorio, ma solo sulla sua efficacia, che resta sospesa fino alla decisione sulla sanatoria. I provvedimenti divenuti inoppugnabili per perenzione del relativo giudizio rendono definitivo l’accertamento dell’abusività dell’opera.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un terreno sul quale insiste una tettoia prefabbricata, realizzata in forza di un permesso di costruire del 2004 e di una successiva variante. Il Comune aveva dichiarato la decadenza del titolo edilizio nel 2008 e adottato un’ordinanza di demolizione nel 2009. I ricorsi proposti avverso tali provvedimenti sono stati dichiarati perenti.
Nel 2022 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio; nel 2023 ha rigettato l’istanza di sanatoria. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Umbria, che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso, rigettando anche i motivi aggiunti. Proposto appello, l’appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’appellante, dopo aver chiesto un rinvio deducendo la pendenza di un piano attuativo sul comparto, ha depositato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Le controparti hanno insistito per la condanna alle spese. Il Consiglio di Stato afferma quindi la necessità di procedere comunque allo scrutinio dei motivi per verificare la soccombenza virtuale.
Sul primo motivo, il Collegio condivide l’impostazione del TAR: l’avviso comunale che comunica l’avvio del procedimento di accertamento dell’inottemperanza è atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo e non impugnabile. La decadenza del titolo e l’abusività dell’opera risultano da provvedimenti divenuti inoppugnabili a seguito della perenzione dei ricorsi, con conseguente inammissibilità delle censure.
Quanto alla fiscalizzazione e all’istanza di sanatoria, il Consiglio richiama il principio per cui la presentazione dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia, sospesa fino alla decisione e riattivata in caso di rigetto (richiamata Cons. Stato, Sez. VII, n. 680 del 2026). Irrilevante è l’affidamento del privato in materia edilizia, finalizzata alla tutela dell’ordinato assetto del territorio.
Le garanzie partecipative risultano rispettate: il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è stato trasmesso, l’accesso agli atti ha sospeso i termini, ripresi dopo l’ostensione. Quanto alla doppia conformità, il manufatto a destinazione artigianale è incompatibile con la classificazione dell’area e con la disciplina urbanistica vigente all’epoca della realizzazione. La censura sulla fiscalizzazione è inammissibile, essendo definitiva l’ordinanza di demolizione.
L’appello è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’appellante alle spese secondo la soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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