Condono edilizio e ordine di demolizione onere di allegare corrispondenza opere (Cons. Stato n. 2251 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio sospende i procedimenti sanzionatori in materia edilizia solo a condizione che le opere oggetto dell’istanza coincidano con quelle contestate. L’onere di allegare in modo puntuale tale corrispondenza grava sul ricorrente, che non può invocare il principio di non contestazione di cui all’art. 64 c.p.a. rispetto a un fatto costitutivo non allegato in termini circostanziati. La mancata contestazione esonera il convenuto dalla prova solo per i fatti specificamente dedotti dall’attore. L’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto, è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abusività dell’opera, non essendo necessaria alcuna ulteriore indicazione dell’interesse pubblico concreto. La legittimità dell’ordine di ripristino non è inficiata dalla mancata notificazione ad altri soggetti, rilevando solo la notifica al destinatario.
Il Fatto
La società appellante acquistava nel 2012 un immobile in Roma in virtù di decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione. Nell’ottobre dello stesso anno presentava all’ufficio condono edilizio una domanda di sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 6, legge n. 47/1985 e art. 2, comma 59, legge n. 662/1996, sulla quale l’amministrazione non si pronunciava.
Con determinazione dirigenziale del 6 aprile 2023 il Comune ingiungeva la rimozione e il ripristino di un porticato in cemento armato di circa 80 mq, realizzato senza titolo edilizio e in zona gravata da vincolo ex l.r. n. 29/1997 senza l’assenso dell’autorità tutoria. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la società proponeva appello, deducendo la violazione del principio di non contestazione, l’illegittimità dell’ordine adottato in pendenza del condono, la riconducibilità dell’opera a SCIA ex art. 22 d.p.r. n. 380/2001, il difetto di motivazione e la mancata notifica all’attuale proprietario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nodo decisivo nella riferibilità dell’istanza di condono al manufatto sanzionato. L’appellante non contesta il fatto storico che la documentazione prodotta sia priva di ogni riferimento alle opere oggetto della domanda di sanatoria. Da ciò discende il rigetto del primo e del secondo motivo.
Quanto al richiamo all’art. 64 c.p.a., il Consiglio rileva che il TAR si è limitato a prendere atto della documentazione prodotta dalla stessa interessata, cioè di un mezzo di prova introdotto dalla società. Il principio di non contestazione resta quindi estraneo alla fattispecie. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. II, n. 1526 del 2025) chiarisce che l’onere di contestazione si coordina con quello di allegazione: la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi esonera il convenuto che abbia genericamente negato un fatto altrettanto genericamente allegato dal compiere una contestazione circostanziata.
Il Collegio richiama inoltre la propria statuizione cautelare, ove si era già rilevato che il Comune aveva eccepito la riferibilità dell’istanza a una diversa pratica, assentita nel 2000, non comprensiva del porticato. Le foto allegate mostravano una struttura al rustico e nessun porticato. Veniva così meno anche la censura sull’illegittimità dell’atto adottato in pendenza del condono.
Respinta è anche la tesi dell’assentibilità mediante SCIA semplice: il porticato di circa 80 mq con copertura in coppi e tegole costituisce opera considerevole, per la quale occorreva il permesso di costruire. Assume rilievo autonomo la mancata acquisizione dell’assenso dell’autorità preposta al vincolo del parco, che di per sé giustifica la demolizione.
Sul difetto di motivazione, il Consiglio applica il costante orientamento secondo cui l’ingiunzione è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393 del 2016). Sul quinto motivo, la censura investe un soggetto diverso: rileva solo che l’ordine sia stato legittimamente notificato all’appellante. L’appello è pertanto infondato.
Nota della Redazione
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