Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 195 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La norma configura un onere di partecipazione alla discussione che grava sull’appellante e che, una volta attivato il meccanismo del rinvio, non è suscettibile di ulteriore tolleranza processuale. La dichiarazione di improcedibilità consegue automaticamente dalla mera assenza, non essendo richiesta alcuna valutazione di merito sul gravame.

Il Fatto

Un militare, cessato dal servizio e titolare di trattamento pensionistico calcolato con sistema misto, aveva chiesto il ricalcolo della pensione con l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell’aliquota applicata dall’INPS. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con la sentenza n. 156/2021, aveva rigettato il ricorso e dichiarato inammissibile la domanda integrativa proposta in corso di causa.

L’interessato proponeva appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del T.U. n. 1092/1973 e richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021. All’udienza del 1° dicembre 2023, assente il difensore dell’appellante e non costituito l’INPS, il Presidente disponeva il rinvio della discussione all’udienza del 10 luglio 2024, con onere per la segreteria di comunicare l’estratto del verbale alla parte appellante e avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione in via pregiudiziale, sul piano del rito. All’udienza del 1° dicembre 2023 era stata pronunciata ordinanza a verbale, con rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 196 c.g.c. L’ordinanza era stata ritualmente comunicata in data 7.12.2023 a mezzo p.e.c. dalla segreteria al difensore dell’appellante.

La Corte richiama il testo della norma: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Rilevata l’assenza del difensore dell’appellante anche all’udienza del 10 luglio 2024, la Sezione applica il disposto dell’art. 196 c.g.c. e dichiara improcedibile l’appello. Il percorso argomentativo è lineare: accertata la regolarità della comunicazione del rinvio, la mancata comparizione alla nuova udienza integra il presupposto normativo dell’improcedibilità, senza necessità di esaminare i motivi di gravame.

Non essendo costituito l’appellato, nulla si dispone per le spese di difesa. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia in ragione della gratuità disposta per le cause previdenziali dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Il Collegio dispone infine l’annotazione a tutela dei diritti delle parti private ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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