Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante (Cons. Stato n. 7215 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo atto regolamentare che superi quello impugnato integra una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso. Essa rende certa e definitiva l’inutilità della decisione, perché fa venir meno l’utilità della pronuncia per la parte appellante. In tal caso l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ricorre invece la cessazione della materia del contendere, che presuppone un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare alcun residuo di utilità alla pronuncia di merito. La distinzione tra i due istituti riposa sul diverso atteggiarsi dell’interesse della parte: soddisfazione piena nel primo caso, mera perdita di utilità della decisione nel secondo.

Il Fatto

L’ENAC, con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvava un Regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione. Due società operanti nel settore del rifornimento aeronautico impugnavano l’atto davanti al TAR Lazio, contestando in particolare che esso qualificasse in via generalizzata i depositi come infrastrutture centralizzate ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 18 del 1999, senza verificare caso per caso i presupposti di complessità, costo o impatto ambientale. Le ricorrenti denunciavano inoltre difetto di motivazione e di istruttoria, anche in relazione ai contributi offerti nella consultazione pubblica.

Il TAR Lazio, Sezione Terza, con sentenza n. 2200 del 2024, accoglieva il ricorso nei limiti di motivazione, ravvisando la violazione di legge e il difetto motivazionale e istruttorio. L’ENAC proponeva appello, sostenendo che il potere regolamentare si fondasse sull’art. 705 cod. nav. e non sull’art. 9 del d.lgs. n. 18 del 1999, donde l’erroneità delle censure accolte in primo grado. Nelle more del giudizio l’Ente pubblicava un nuovo Regolamento e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione espressa dall’appellante e dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il passaggio argomentativo centrale consiste nella netta distinzione tra i due possibili esiti in rito. La cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, così che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito.

La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo, citando Cons. Stato n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019 e n. 3378 del 2019, e ribadisce che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato (Cons. Stato n. 1332 del 2016). Nel caso concreto tale soddisfazione piena non si ravvisa, perché l’ENAC non ha dimostrato l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere.

Diversa è la fattispecie della carenza di interesse. Essa presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato n. 5598 del 2025, n. 5492 del 2009 e n. 5355 del 2007.

La pubblicazione del nuovo Regolamento, avvenuta in data 2 aprile 2025, integra esattamente questa ipotesi: un fatto sopravvenuto che, per espressa dichiarazione della stessa parte appellante, ha fatto venire meno l’interesse alla decisione. La causa va dunque definita in rito, con la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, in disparte la parziale soccombenza virtuale, la peculiarità della vicenda processuale e la complessità, anche fattuale, delle questioni trattate ne giustificano l’integrale compensazione tra le parti, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 2208 del 2019; n. 5598 del 2025).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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