Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (Cons. Stato n. 4077 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito dei motivi di gravame, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Resta fermo il pronunciamento di primo grado con i relativi effetti. La compensazione delle spese segue il complessivo andamento del giudizio.
Il Fatto
La Federazione Italiana della Caccia ha impugnato la sentenza con cui il TAR Basilicata ha parzialmente accolto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste avverso il calendario venatorio regionale 2024/2025. Il giudice di prime cure aveva dichiarato improcedibile il motivo relativo alla specie tortora, la cui previsione aveva esaurito la propria efficacia, e aveva accolto il motivo relativo ai turdidi, annullando la previsione che fissava al 30 gennaio 2025, anziché al 9 gennaio 2025 come suggerito da ISPRA, la chiusura della caccia.
La Federazione ha proposto appello, articolando motivi di inammissibilità del ricorso originario, eccesso di potere giurisdizionale e difetto di motivazione. Le associazioni si sono costituite chiedendo il rigetto. In corso di causa la Federazione ha depositato una nota con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo scaduto il calendario, insistendo per la refusione delle spese o, in subordine, per la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dalla parte appellante preclude l’esame del merito. Il principio, qualificato come ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, è richiamato dalla Corte mediante il precedente Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025.
Da tale regola discendono tre conseguenze. Il giudice non può decidere la controversia nel merito dei motivi di appello. Non può procedere d’ufficio. Non può sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire della parte. L’unico esito consentito è una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, cioè l’improcedibilità del gravame.
La Corte dà atto della permanenza del pronunciamento del TAR Basilicata con i relativi effetti. La questione prospettata dalle associazioni nella memoria, relativa alla modifica normativa in materia di sospensione cautelare del calendario venatorio, non viene esaminata, perché estranea all’oggetto della pronuncia processuale.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti per la fase di appello, in considerazione del complessivo andamento del giudizio. La decisione è assunta ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.
Nota della Redazione
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