Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3630 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ed è esperibile anche per la parte della pronuncia che condanna al pagamento delle spese liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. L’inadempimento dell’amministrazione, non contestato né provato come estinto, impone al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo ed eventualmente di nominare un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La domanda di penalità di mora può essere disattesa quando sussistano concrete ragioni ostative, valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ..

Il Fatto

Il Tribunale di Patti, Sez. Lavoro, con sentenza n. 1322/2019 pubblicata il 18.12.2019 e passata in giudicato, ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.600 per onorari e € 259 per spese, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Il ricorrente, dopo aver notificato il titolo esecutivo, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza azionata proviene dal giudice ordinario e rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..

Quanto all’oggetto, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’ottemperanza è ammessa anche per la condanna alle spese liquidate al difensore distrattario. Tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato (richiamata T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 12 agosto 2024, n. 2448).

Nel merito, la Corte constata il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha contestato il titolo né comprovato il pagamento. In applicazione del principio dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi o impeditivi vanno provati da chi vi ha interesse. Sussiste quindi l’obbligo di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina un commissario ad acta nel dirigente dell’Ufficio II del Ministero, senza diritto ad alcun compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 (richiamati T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142 e T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).

Il Tribunale disattende invece la domanda di penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico costituiscono ragioni ostative valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., sufficienti a escludere l’applicazione dell’astreinte (richiamata T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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