L’appello è improcedibile se la parte dichiara di non avere più interesse (Cons. Stato n. 7565 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., allorché l’eventuale accoglimento non produrrebbe più alcuna utilità alla parte. Il giudice amministrativo deve prendere atto della relativa dichiarazione in omaggio al principio dispositivo, e può desumere la carenza di interesse anche da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. L’istituto si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone l’oggettivo venir meno della lite per conseguimento del bene della vita. In difetto di richiesta di soccombenza virtuale, le spese possono essere compensate.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune le ingiungeva la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo, consistenti in un manufatto e in una rampa. Il ricorso è stato respinto con sentenza della Sezione Terza.
Proposto appello con tre motivi — violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 31 del medesimo testo unico e dell’art. 7 legge n. 241/1990, oltre al difetto di istruttoria — il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In vista dell’udienza la parte appellante ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo predisposto un progetto di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione proveniente dalla parte appellante impone di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, in omaggio al principio dispositivo che opera anche nel processo amministrativo. La relativa previsione è contenuta nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che qualifica come improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La Sezione richiama anche l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza delle formalità della rinuncia.
Sul piano sistematico il Collegio distingue la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: la seconda ricorre quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. La prima si configura invece quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità alla parte, facendo venir meno la condizione dell’azione. A sostegno la decisione richiama Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687, Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383 e sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317 per la cessazione della materia del contendere, nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191 e sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638 per la carenza di interesse.
Nel caso concreto l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati in ragione del predisposto progetto di demolizione. Ne consegue l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, non essendo stata richiesta espressamente l’accertamento della soccombenza virtuale, il Collegio le compensa, considerando la definizione in rito della controversia e la costituzione formale del Comune.
Nota della Redazione
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