Ottemperanza al decreto ingiuntivo e penalità di mora nel rito speciale (TAR Campania n. 1102 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo giudiziale, dichiara l’obbligo di dare esecuzione al provvedimento e assegna un termine per l’adempimento. Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo reso esecutivo, ex art. 14 della legge n. 669/1996, unito alla mancata prova dell’adempimento ex art. 64 comma 1 c.p.a., integra i presupposti dell’accoglimento. La penalità di mora prevista dall’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e si cumula agli interessi legali. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, con il quale l’amministrazione consortile era stata condannata al pagamento di una somma capitale, oltre interessi legali maturati da una data risalente, e delle competenze di lite liquidate per spese e compensi professionali, con accessori.
Il Consorzio intimato non si costituisce in giudizio. Nel corso del procedimento il Collegio solleva, con due distinte ordinanze, questioni di rito relative all’efficacia esecutiva del decreto azionato e alla regolarità della notifica presso l’indirizzo PEC riferito all’ente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene superate entrambe le questioni di rito. Quanto alla prima, il ricorrente ha prodotto la documentazione attestante il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.. Quanto alla seconda, ha riferito che l’indirizzo PEC è stato correttamente estratto dal registro IPA, validamente utilizzabile per le notifiche degli atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi dell’art. 28 del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, che ha novellato l’art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012.
Nel merito, il Collegio rileva che è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo reso in forma esecutiva, ex art. 14 della legge n. 669/1996. Il Consorzio non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere ex art. 64 comma 1 c.p.a., di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento azionato, non essendosi costituito. I presupposti dell’accoglimento sono dunque integrati.
Il Tribunale accoglie anche la domanda relativa alla penalità di mora, prevista dall’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a.. La stessa è calcolata nella misura dell’interesse legale sulla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi legali già dovuti, stante la sua funzione sanzionatoria. La decorrenza iniziale è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta, richiamando sul punto un consolidato orientamento.
Il Collegio dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione consortile di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, con pagamento delle somme liquidate nel titolo e relativi accessori. Nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con compenso a carico del medesimo Consorzio e liquidazione con separato decreto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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