Termini perentori della VIA PNRR-PNIEC e potere sostitutivo in caso di inerzia (TAR Molise n. 341 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale dettati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNIEC affidati alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC hanno natura perentoria, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del T.U.A.. I criteri di priorità fissati dall’art. 8, comma 1, del T.U.A. non degradano tale perentorietà né introducono un effetto sospensivo dei procedimenti privi di priorità, non essendo predeterminata alcuna soglia di potenza. L’inerzia dell’Amministrazione non è giustificata dal numero elevato di istanze pendenti, che integra una mera questione organizzativa interna. Accertato l’obbligo di provvedere, il giudice ordina l’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater, del T.U.A. e differisce la nomina del commissario ad acta a un eventuale inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato il 5 agosto 2024, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da 40,36 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi in quattro Comuni molisani. Il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato l’istanza procedibile il 3 settembre 2024, avviando la consultazione pubblica.
Dopo la pubblicazione dell’avviso, il procedimento è rimasto fermo alla fase istruttoria tecnica, senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC adottasse le proprie determinazioni. La società ha diffidato l’Amministrazione nell’aprile 2025, senza esito, e ha quindi proposto ricorso per silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara irricevibile la memoria erariale depositata il 23 ottobre 2025, oltre i termini dell’art. 73 cod. proc. amm., dimezzati dall’art. 87 cod. proc. amm. per i giudizi in camera di consiglio in materia di silenzio. La memoria non può qualificarsi come replica, poiché introduce per la prima volta l’intero impianto difensivo, in contrasto con la par condicio e con il divieto di concentrare le difese negli scritti finali.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina applicabile. Il progetto rientra tra quelli dell’Allegato I-bis e dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del T.U.A., con istruttoria affidata alla Commissione PNRR-PNIEC. Il procedimento non ha un termine unitario: dalla pubblicazione dell’avviso decorrono i termini per consultazione, valutazione e adozione del provvedimento. La Commissione deve esprimersi entro 130 giorni, il Ministero della Cultura rendere il concerto entro 20, e il MASE adottare il provvedimento entro ulteriori 30 giorni.
Poiché la pubblicazione è avvenuta il 9 settembre 2024, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 160 giorni. L’esame del progetto risulta invece ancora fermo alla fase preistruttoria, senza avvio dell’istruttoria e senza alcun provvedimento di sospensione. Il ritardo è quindi ingiustificato.
Il Collegio esclude che il cospicuo numero di procedimenti pendenti possa giustificare lo sforamento dei termini, trattandosi di questione organizzativa interna. Quanto ai criteri di priorità dell’art. 8 del T.U.A., essi non derogano alla perentorietà sancita dall’art. 25, comma 7: manca una predeterminazione normativa della soglia di potenza e non è configurabile alcun effetto sospensivo, che condurrebbe a conseguenze assurde. La giurisprudenza richiamata conferma la natura perentoria dei termini anche a fronte di difficoltà operative.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al MASE, nella persona del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile quale titolare del potere sostitutivo, di acquisire il parere ISPRA entro trenta giorni e di adottare lo schema di provvedimento entro i successivi trenta. La nomina del commissario ad acta è differita a un’eventuale istanza di parte in caso di perdurante inadempimento. Spese compensate.
Nota della Redazione
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