Appello al C.G.A.R.S. improcedibile per sopravvenuta esecuzione della sentenza appellata (C.G.A.R.S. n. 897 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza che ha annullato l’aggiudicazione e disposto la rinnovazione del giudizio di ammissione diviene improcedibile quando, nelle more, l’amministrazione abbia dato esecuzione alla decisione gravata adottando una nuova e completa valutazione della posizione dell’aggiudicataria. Tale sopravvenuta determinazione, oggetto di separato giudizio, esaurisce l’interesse alla pronuncia sulla sentenza appellata. Ne discende la carezza di interesse anche ai fini risarcitori, una volta definito il giudizio sulla nuova determina. La sopravvenuta improcedibilità dell’impugnazione giustifica la compensazione delle spese del grado.

Il Fatto

Il TAR Sicilia, Sezione Quarta, con sentenza n. 781/2025, ha accolto il ricorso principale limitatamente al quarto motivo, con efficacia assorbente delle altre censure, annullando i verbali di gara e la determinazione di aggiudicazione n. 3606 del 24.10.2024, ai fini della rinnovazione del giudizio di ammissione alla gara della società aggiudicataria. Il ricorso incidentale è stato rigettato.

L’appellante ha censurato l’omesso esame dei motivi di esclusione delle controinteressate, deducendo l’error in procedendo e la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., e ha riproposto le censure di primo grado. Il Comune di Trapani ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello, evidenziando di aver dato esecuzione alla sentenza con una nuova valutazione e con la successiva adozione della determinazione n. 1605 del 7 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in esecuzione della sentenza appellata, l’amministrazione ha compiuto una nuova completa valutazione della posizione dell’aggiudicataria, con riferimento ai profili oggetto di contestazione. Tale valutazione è confluita nella determina impugnata nell’ambito del secondo giudizio incardinato dall’appellante, definito con la sentenza n. 2183/2025, contestualmente esaminata in sede di appello.

Su questa premessa il C.G.A.R.S. conclude che il presente appello è divenuto improcedibile. La sopravvenuta adozione del nuovo provvedimento, che ha rideterminato la posizione dell’aggiudicataria, ha infatti privato di attualità l’interesse a una pronuncia sulla sentenza gravata.

Il Collegio esclude inoltre che residuino margini di interesse ai fini risarcitori, alla luce della sentenza resa sul giudizio relativo alla seconda determina. La definizione di quel giudizio chiude ogni spazio utile per una pretesa di ristoro collegata all’appello divenuto improcedibile.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione del presente grado, in ragione dell’assetto processuale determinato dalla sopravvenuta improcedibilità. Il dispositivo dichiara improcedibile l’appello e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, con contestuale oscuramento delle generalità delle parti private ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *