Riparazione per ingiusta detenzione: la colpa grave va valutata ex ante (Cass. pen. Sez. IV n. 25483 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice non può valutare le condotte del richiedente con il metro proprio dell’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dal giudizio di cognizione. Egli deve invece stabilire, con valutazione ex ante, se le condotte accertate o non negate si siano poste come fattore condizionante, anche in concorso dell’altrui errore, della produzione dell’evento detenzione, verificando se dall’apparenza di fondatezza delle accuse sia derivato il provvedimento cautelare e se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento processuale ed extraprocessuale del richiedente. La colpa grave ostativa all’indennizzo può essere integrata da frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nel medesimo o in altro procedimento, purché il giudice ne motivi l’oggettiva idoneità a essere lette come indizi di complicità e la relazione di concausalità con la misura restrittiva. Parimenti può integrarla l’uso, nelle conversazioni intercettate, di un linguaggio in codice destinato a occultare un’attività illecita, anche diversa da quella per cui si procede. Resta fermo che la sussistenza del dolo o della colpa grave non può desumersi da condotte che la sentenza assolutoria abbia ritenuto insussistenti o non sufficientemente provate.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 26 gennaio 2026, aveva accolto la domanda di riparazione proposta da un soggetto sottoposto a custodia cautelare dal gennaio 2017 al luglio 2018 per reati in materia di stupefacenti, aggravati dalle contestazioni di cui alla legge n. 203/1991 e alla legge n. 146/2006, e poi assolto con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del giugno 2020, divenuta irrevocabile nel novembre successivo.
Il giudice della riparazione aveva escluso che le conversazioni intercettate con un soggetto coinvolto nel traffico di stupefacenti avessero contenuto illecito e potessero quindi costituire prova di una condotta gravemente colposa. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condotta ostativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività. Il provvedimento, emesso all’esito di procedimento in camera di consiglio, era stato comunicato il 24 marzo 2026; il ricorso, depositato l’8 aprile 2026, è dunque tempestivo, trattandosi della scadenza del quindicesimo giorno secondo la regola dell’art. 172 cod. proc. pen. e del termine di cui all’art. 585 cod. proc. pen.
Nel merito la Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui la condizione ostativa può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in altro procedimento, purché il giudice della riparazione ne motivi l’oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, così da porsi in relazione di concausalità con la misura adottata (Sezioni Unite n. 37345 del 1995, dep. 1996, Sarnataro; Sez. IV n. 850 del 2021, dep. 2022, Denaro). Può parimenti integrarla l’uso di frasi in codice volte a occultare un’attività illecita, anche diversa da quella per cui si procede (Sez. IV n. 3374 del 2016, dep. 2017, Aga).
Il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato nel valutare le condotte con lo stesso metro proprio dell’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dal giudizio di cognizione. Il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituissero reato, ma se si fossero poste come fattore condizionante, anche in concorso dell’altrui errore, della produzione dell’evento detenzione, con valutazione ex ante, volta a verificare se dal quadro indiziario potesse desumersi l’apparenza di fondatezza delle accuse e se a questa avesse contribuito il comportamento del richiedente (Sezioni Unite n. 32383 del 2010, D’Ambrosio).
La Corte ha inoltre rilevato che, in relazione a uno dei capi di imputazione, la pronuncia assolutoria aveva accertato che i contatti ebbero effettivamente oggetto illecito, pur senza concretizzarsi: da tali fatti accertati il giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare il contributo sinergico della condotta all’emissione del provvedimento cautelare. L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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