Ordinanza di assegnazione del credito e giudizio di ottemperanza contro la PA (TAR Sicilia n. 1748 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nei confronti di una pubblica amministrazione è equiparabile alla sentenza passata in giudicato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando non sia stata impugnata con i rimedi previsti (opposizione agli atti esecutivi o appello, se la pronuncia ha natura decisoria). È pertanto ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione al caso deciso. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento, ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La penalità di mora non è dovuta quando ricorrano fatti notori ostativi, valutabili ex art. 115 cod. proc. civ..

Il Fatto

Il ricorrente aveva promosso esecuzione mobiliare per pignoramento presso terzi contro una struttura debitrice, nei confronti dell’Assessorato regionale quale terzo pignorato. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale civile di Messina, con ordinanza del 7.7.2023, aveva assegnato in suo favore la somma di € 7.050,00 a parziale soddisfazione del credito, ordinando all’Assessorato il pagamento entro trenta giorni dalla notifica.

Nonostante la notifica dell’ordinanza, l’amministrazione regionale non aveva adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso al TAR Sicilia per l’ottemperanza. L’Assessorato si è costituito; la struttura debitrice non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e per gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. La questione è se l’ordinanza di assegnazione rientri tra questi ultimi.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. è equiparabile alla sentenza passata in giudicato quando non sia stata impugnata con i rimedi previsti. Detto indirizzo ha trovato conferma nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 10 aprile 2012, n. 2, che ha fondato la conclusione sul carattere di definitività che l’ordinanza acquisisce in difetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. o di appello, quando la pronuncia abbia natura decisoria. Il Collegio richiama anche pronunce di merito conformi, tra cui TAR Sicilia, sez. dist. Catania, sez. I, 16 novembre 2022, n. 2981.

Nel caso concreto il ricorrente ha depositato l’ordinanza e ha documentato l’assenza di reclamo o opposizione. Il Collegio verifica il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm., del termine di deposito ex art. 87, comma 3, c.p.a. e del disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, essendo l’ordinanza notificata all’Assessorato l’11 luglio 2023.

Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento, il Tribunale riconosce l’obbligo giuridico dell’Assessorato di dare esecuzione al titolo. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo alla notifica del titolo esecutivo sino alla notifica del ricorso, nonché interessi moratori ex art. 1284, comma 4, cod. civ. fino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio esclude la penalità di mora, valorizzando le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico, qualificate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., con richiamo a TAR Umbria, sez. I, 2 novembre 2021, n. 788. Ordina quindi l’esecuzione entro centoventi giorni e nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’ente inottemperante l’onere e il compenso, con segnalazione del danno all’erario. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con l’amministrazione e sono dichiarate irripetibili verso la struttura debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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