Edilizia libera e scala leggera: illegittimo il diniego tardivo della CILA (TAR Sicilia n. 2243 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione tecnica dell’intervento condiziona il regime edilizio applicabile: ove la scala oggetto di demolizione e rifacimento costituisca struttura leggera e autoportante, priva di incidenza sulla stabilità statica dell’edificio, essa non integra opera strutturale e non richiede il deposito del progetto presso il Genio Civile, riconducendosi all’edilizia libera ovvero alla comunicazione di inizio lavori asseverata. L’Amministrazione non può contestare la CILA con motivazioni meramente formalistiche né contestare la natura strutturale delle opere senza adeguato riscontro istruttorio. L’inerzia protratta e l’assenza di tempestiva attivazione dei poteri di autotutela consolidano l’affidamento del privato. Il giudice amministrativo, in presenza di documentazione tecnica non confutata e di mancata costituzione dell’ente, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti di diniego.
Il Fatto
Il ricorrente presentava, nei primi giorni di luglio 2018, una comunicazione di inizio lavori asseverata per lavori edilizi presso un immobile di sua proprietà, concernenti la demolizione di una scala interna. Nel luglio 2018 il Comune rilevava l’irregolarità della presentazione in formato cartaceo, anziché telematico; solo nel marzo 2023, con la nota impugnata, l’Amministrazione dichiarava inammissibile la comunicazione, sostenendo che l’intervento descritto prevedeva opere strutturali, tra cui il rifacimento della scala, incompatibili con la procedura adottata.
Il ricorrente impugnava le note comunali del 2018 e del 2023 davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’esercizio tardivo del potere di annullamento d’ufficio, la carenza di preavviso di rigetto e di comunicazione di avvio del procedimento, la contraddittorietà della qualificazione delle opere come strutturali e l’eccesso di potere per motivazione inadeguata. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio incentra la decisione sulla qualificazione tecnica dell’intervento, ritenendola decisiva per individuare il regime edilizio applicabile. La documentazione istruttoria acquisita, in particolare la relazione tecnica prodotta dal ricorrente, attesta in maniera inequivoca l’assenza di natura strutturale delle opere contestate: la scala sottoposta a demolizione costituisce struttura leggera, autoportante e non incide sulla stabilità statica dell’edificio.
Da tale qualificazione il Tribunale trae la conseguenza che l’intervento non richiede il deposito del progetto presso il Genio Civile e rientra nell’edilizia libera ovvero, in via subordinata, nella comunicazione di inizio lavori asseverata. La contestazione comunale, fondata sul preteso carattere strutturale delle opere, risulta pertanto smentita sul piano tecnico. Assume rilievo anche il rilievo dell’assenza di elaborati grafici di dettaglio nella comunicazione iniziale, circostanza che il Collegio valuta unitamente alla documentazione successiva.
Il Tribunale considera inoltre la condotta processuale dell’Amministrazione: il Comune di Catania non si è costituito per confutare la documentazione asseverata prodotta dal ricorrente, né ha adottato alcun provvedimento a seguito dell’ispezione amministrativa eseguita in data 17 aprile 2025, della quale manca qualsivoglia riscontro documentale o formale circa l’esito dell’accertamento. Tale assetto istruttorio, non contraddetto, sorregge la valutazione di fondatezza del gravame.
Il Collegio ritiene quindi fondato il ricorso e lo accoglie, annullando i provvedimenti impugnati. Le ulteriori censure dedotte, comprese quelle relative alla tempestività dell’autotutela e alle garanzie partecipative, restano assorbite dall’accoglimento. Le spese del giudizio sono compensate in via del tutto eccezionale, in considerazione delle peculiarità della vicenda e della mancata costituzione dell’ente.
Nota della Redazione
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