Ottemperanza per la carta docente: il termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3672 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando l’oggetto della pretesa sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, assume natura di strumento di esecuzione forzata. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione dello Stato dispone di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento, decorso il quale il creditore può legittimamente proporre ricorso per l’ottemperanza. La notifica del titolo esecutivo presso la sede legale dell’ente debitore è funzionale ad attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo accoglie la domanda, assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un importo complessivo. La sentenza era passata in giudicato ma, nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento.

Il ricorrente proponeva quindi azione di ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo l’integrale esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni processuali, accertando che il giudicato era stato correttamente notificato in via telematica alla sede reale dell’amministrazione. Ha quindi richiamato la disciplina dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che il creditore possa procedere ad esecuzione forzata o alla notifica di atto di precetto.

La norma, secondo il Collegio, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, data la sua natura di strumento di esecuzione forzata quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La notifica alla sede legale dell’ente debitore mira, infatti, a far avviare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo. Nella fattispecie, il termine era inutilmente decorso senza alcun pagamento.

Sul piano sostanziale, la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contestata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La domanda di ottemperanza è stata pertanto accolta, con condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di sessanta giorni.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvederà entro centoventi giorni dall’istanza del creditore, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Tale attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, cui non è dovuto alcun compenso. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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