Carta del docente, onorari dimezzati solo se il giudice ne dà conto (Cons. Stato n. 7316 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’attribuzione della carta del docente, la liquidazione degli onorari secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 non è vincolata al minimo tabellare. Il giudice può applicare la riduzione del 50% di cui all’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, ma deve dar conto dei fattori ivi richiamati, tra cui l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare. La marcata serialità del contenzioso e la difficoltà operativa dell’Amministrazione non giustificano da sole la dimidiazione, ove non si raccordino con la valutazione complessiva del compenso. La quantificazione deve comunque rispettare il decoro professionale e la congruità dell’onorario rispetto all’attività svolta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente non di ruolo di istituzioni scolastiche pubbliche, ha chiesto al TAR Piemonte l’esecuzione del giudicato civile del Tribunale di Vercelli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscergli la carta del docente e ad accreditare su di essa l’importo annuo previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il TAR ha accolto il ricorso e ha liquidato le spese in € 500,00, applicando la dimidiazione dei valori minimi tabellari per la ritenuta serialità della controversia e per le difficoltà operative dell’Amministrazione. L’appellante ha censurato tale quantificazione, invocando l’applicazione dei parametri ministeriali sui valori medi e lamentando la lesione del decoro professionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la doglianza relativa alla violazione del d.m. n. 55/2014, con particolare riguardo all’art. 4, comma 1, che consente la riduzione fino al 50% del compenso. Il primo giudice aveva applicato la dimidiazione sui valori minimi della tabella n. 21, senza operare la valutazione complessiva richiesta dalla norma.
In continuità con Cons. Stato, Sez. VII, n. 6920 del 2025, n. 4431 del 2025 e n. 3897 del 2025, resi in analoghi giudizi di ottemperanza sulla carta del docente, la Sezione ha ritenuto inadeguati gli onorari liquidati in primo grado. Tali precedenti hanno evidenziato che la serialità e la semplicità del contenzioso possono incidere sulla quantificazione, ma non legittimano una riduzione automatica e non motivata.
La Corte ha quindi applicato il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice dallo stesso art. 4, comma 1, che impone di tener conto dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare. Ha considerato l’obiettiva semplicità della controversia, la sua serialità e il ridotto valore della somma da accreditare, pervenendo a una liquidazione inferiore rispetto a quella richiesta dall’appellante ma superiore a quella del primo giudice.
Il dispositivo ha liquidato le spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario. Quanto al giudizio di appello, la Sezione ha disposto la compensazione integrale, riconoscendo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero. L’appello è stato così accolto nei termini esposti in motivazione.
Nota della Redazione
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