Riuso e alternative localizzative vanno motivate dal Comune, non demandate alla VALSAT (Cons. Stato n. 4873 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’impossibilità di riuso dei fabbricati esistenti e delle ragionevoli alternative localizzative costituisce precondizione di legittimità degli interventi di nuova costruzione in zona agricola, anche per l’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. b) e f), l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 e dell’art. 36, comma 2, l.r. n. 24/2017. L’amministrazione non può esaurire tale valutazione recependo acriticamente la VALSAT prodotta dall’istante: deve darne conto in sede di motivazione espressa, con autonoma considerazione delle soluzioni alternative e degli aspetti coinvolti, dalla viabilità alla capacità del territorio. Il criterio dell’allocazione in aree contigue o prossime e quello di evitare insediamenti isolati sono criteri di bilanciamento, non divieti. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ove esercitata con supporto di agenzia specializzata, è sindacabile solo nei limiti della razionalità.
Il Fatto
La società appellante è un centro aziendale di essiccazione e frigo-conservazione della frutta. Nel 2020 presenta domanda ai sensi dell’art. 53 l.r. n. 24/2017 per la nuova costruzione in ampliamento dell’impianto esistente, con effetto di variante agli strumenti urbanistici comunali. Il Comune accoglie l’istanza con deliberazione consiliare dell’aprile 2024, alla quale segue il permesso di costruire.
Alcuni residenti in prossimità del centro impugnano davanti al TAR Emilia-Romagna. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso su tre profili: verifica delle soluzioni alternative, impatto sulla viabilità, impatto acustico. La società propone appello, resistito dal Comune e dai residenti, che ripropongono i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro regionale. L’art. 6, comma 5, l.r. n. 24/2017 esclude dal computo del consumo di suolo gli ampliamenti di attività già insediate solo previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative. L’art. 53 disciplina il procedimento unico; l’art. 36, comma 2 ammette la nuova edificazione rurale solo se necessaria e in mancanza di alternative consistenti nel riuso.
Quanto al riuso, il Collegio conferma la lettura del primo giudice: si tratta di una precondizione. L’art. 17.8 del RUE — che prescrive il riuso dei fabbricati esistenti — resta applicabile per effetto delle disposizioni transitorie dell’art. 7.1 del PUG: l’istanza è del settembre 2020, anteriore all’assunzione del piano. Lo stesso Comune, del resto, vi aveva fatto riferimento.
Sul piano dell’allocazione, la Corte chiarisce che il criterio delle aree contigue o prossime non contrasta ma si cumula con quello dell’art. 36, comma 3, volto a evitare insediamenti isolati. Si tratta di un criterio di bilanciamento, non di un divieto. La lettura dell’appellante, che vorrebbe limitare le alternative alle sole aree “prossime” sulla base della DGR n. 1577/2024, non persuade: la delibera è successiva al provvedimento impugnato e l’art. 53 pone le fattispecie alternative sul medesimo piano.
Il punto decisivo è l’istruttoria. Il Comune si è limitato a riprendere la VALSAT di parte e a uno stringato riscontro nelle controdeduzioni. L’indagine andava svolta in motivazione, considerando anche la viabilità e la capacità del territorio di assorbire un ampliamento pari al 110% dell’impianto attuale. Carente anche la valutazione sulla viabilità: il miglioramento infrastrutturale è collocato nel medio-lungo periodo senza definizione temporale né bilanciamento con le posizioni dei residenti.
L’impatto acustico è invece idoneamente verificato: il parere ARPAE e le prescrizioni imposte rendono l’istruttoria completa, e la discrezionalità tecnica non è sindacabile nel merito. L’appello è respinto, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere nei sensi della motivazione.
Nota della Redazione
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