Particolare tenuità del fatto non deducibile per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34400 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ove la disposizione fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice di merito, in difetto di una specifica richiesta, non è gravato da alcun obbligo di pronunciare comunque sulla causa di esclusione della punibilità. L’applicabilità dell’istituto è questione proponibile per la prima volta in legittimità solo se il ricorrente, a pena di inammissibilità, alleghi l’esistenza di un novum non deducibile prima della novellazione della norma.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro dell’11 dicembre 2024, che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Catanzaro alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all’art. 489 cod. pen.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La doglianza investe violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza: in tema di particolare tenuità del fatto, la questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione se l’articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello.

Nel caso concreto, la novella normativa più favorevole — applicabilità generalizzata ai reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni ed eliminazione del limite massimo della pena edittale, con inserimento tra i parametri valutativi della condotta susseguente al reato — era già suscettibile di deduzione nel giudizio di appello. La sentenza è stata emessa l’11 dicembre 2024 e la modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. 30 ottobre 2022 n. 150 era in vigore dal 30 dicembre 2022.

La Corte osserva che, per quanto l’appello fosse stato proposto prima della riforma, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità non è stata avanzata neppure in sede di conclusioni. La domanda integra pertanto un motivo inedito.

Il percorso argomentativo si salda al principio fissato da Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, secondo cui l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio solo se la sentenza impugnata è anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28. Nello stesso senso si richiama Sez. I n. 46924 del 13/07/2023.

La Corte richiama altresì il principio per cui l’applicabilità della causa di non punibilità, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, è proponibile per la prima volta in legittimità a condizione che il ricorrente alleghi un novum non deducibile prima della novellazione: così Sez. IV n. 15815 del 15/03/2023, che ha escluso tale qualità alla modifica della cornice edittale. Nel caso in esame il ricorso è inoltre generico, perché non chiarisce sotto quale profilo l’innovazione normativa troverebbe applicazione. Da ultimo, Sez. V n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, ribadisce che sul giudice di merito non grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare sulla relativa causa di esclusione della punibilità.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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