Autonoma valutazione e rinvio per relationem nel titolo cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 35830 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio dell’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non ha carattere innovativo e non impone la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto. Il predicato dell’autonomia è riferito alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto, sicché è consentito il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, a condizione che dall’atto emerga la valutazione critica e personale delle ragioni che giustificano la misura. In sede di legittimità la lettura di una conversazione intercettata può essere contestata solo per travisamento della prova, quando il contenuto è indicato in modo difforme da quello reale, in termini di evidente incontestabilità, e la difformità sia decisiva da demolire la tenuta logica del provvedimento. L’interpretazione del linguaggio dei conversanti costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame di Palermo, con ordinanza dell’8 marzo 2025, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia in carcere in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato nella duplice veste di partecipazione e di ruolo apicale.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, deducendo la nullità del titolo genetico per difetto di autonoma valutazione, il malgoverno dei criteri di gravità indiziaria e degli elementi costitutivi del reato associativo, la non configurabilità del ruolo di vertice e la violazione della disciplina cautelare. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato penalizzato da un pregiudizio ambientale, alimentato dai precedenti procedimenti conclusi con assoluzione e dai rapporti di parentela.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Sul primo motivo ha ricordato che l’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47/2015, non mira a introdurre un mero formalismo, ma riafferma la necessità che dall’ordinanza emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudice. Il rinvio per relationem resta dunque legittimo, purché non si traduca in un mero recepimento privo di rielaborazione critica.

Il Tribunale del riesame si è conformato a tali canoni: ha esplicitato i passaggi critici del materiale indiziario, ha valorizzato le intercettazioni come chiave di lettura del corredo investigativo e ha offerto una personale scala dimostrativa. Il tessuto indiziario è stato integralmente trascritto e recepito proprio per consentire all’indagato di articolare le proprie difese, e le censure difensive sono state respinte senza confutare gli indicatori di autonoma valutazione.

Sui motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: il controllo di logicità deve restare all’interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile una nuova valutazione degli elementi indizianti. Il ricorrente ha opposto una lettura alternativa delle conversazioni, ma ha prospettato una diversa ricostruzione, non il travisamento della prova nei termini richiesti, né l’efficacia demolitoria della ragionevolezza complessiva dell’ordinanza.

Quanto agli elementi tratti dalle conversazioni cui l’indagato non ha partecipato, la Corte ha ribadito che essi costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al libero convincimento razionalmente motivato, senza necessità di riscontri esterni ove abbiano natura indiziaria, dovendo in tal caso essere gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata ha confutato punto per punto le allegazioni difensive, enucleando una sintesi conclusiva immune dalle censure riproposte.

Il Tribunale ha fondato il giudizio predittivo su plurimi, precisi e convergenti indicatori, desunti da conversazioni telefoniche e ambientali e dai servizi di monitoraggio, che hanno restituito il ruolo di vertice del ricorrente nell’ambito della famiglia di riferimento, in linea con gli approdi delle Sezioni Unite n. 33748 del 2005 e n. 36958 del 2021. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente ha omesso di confutare la delibazione del Tribunale sulla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente in quanto speciale rispetto alle disposizioni generali dell’art. 274 cod. proc. pen. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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