Inammissibilità del ricorso in cassazione e confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15937 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare che, nel censurare la gravità indiziaria ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., non si confronti specificamente con i passaggi argomentativi sviluppati dal Tribunale del riesame, limitandosi a una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio. La doglianza che si risolve in una diversa ricostruzione del fatto, priva di confronto con le ragioni della decisione, è aspecifica e determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La valutazione del pericolo di recidiva, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non richiede necessariamente la risalenza dei fatti o l’incensuratezza dell’indagato, potendo essere desunta dalle modalità della condotta e dal contesto associativo, anche quando il reato contestato sia di natura permanente.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, riducendo da un anno a otto mesi la durata della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista, applicata al ricorrente in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod. pen. (capo 45) e all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 (capi 13.4, 13.8, 14.2, 14.5). Il Tribunale aveva confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali c.d. “a carosello”, nonché l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamando Sez. 6, n. 20377 del 2009), secondo cui sono inammissibili le censure sulla gravità indiziaria che non si confrontino con i passaggi argomentativi dell’ordinanza impugnata e che si risolvano in una mera rilettura degli elementi di fatto. Nel caso di specie, il ricorrente aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che le proprie dichiarazioni rendevano smentita la circostanza della tenuta della contabilità di alcune società, ma la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato la propria decisione su elementi oggettivi e specifici, quali le chat e la messaggistica estrapolate dagli apparati telefonici del coindagato.
La Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata “oltremodo adeguata”, in quanto basata su emergenze investigative precise e convergenti. In particolare, il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di perquisizione, nelle quali egli aveva ammesso di essere “l’incaricato” per la tenuta della contabilità di alcune società, circostanza confermata da una “lavagnetta” e da messaggi che delineavano il suo ruolo attivo e consapevole. La Corte ha richiamato i contenuti delle chat, che dimostravano come il ricorrente si fosse adoperato per reclutare amministratori “testa di legno”, avesse consigliato di non utilizzare il proprio indirizzo di studio per la costituzione delle società cartiere e avesse suggerito di rendere “più vaghe” le fatture per operazioni inesistenti.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., la Corte ha evidenziato che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La valutazione sulla gravità indiziaria è stata ritenuta scevra da vizi di manifesta illogicità, essendo supportata da una pluralità di elementi indiziari convergenti che deponevano per la partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso, non già per un mero ruolo di registrazione di fatture come sostenuto dalla difesa.
Quanto alla seconda censura, relativa all’insussistenza del pericolo di recidiva, la Corte l’ha definita “manifestamente infondata”. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato le modalità della condotta, indicative di una “inquietante propensione a commettere illeciti”, connotata dallo sfruttamento delle competenze professionali al servizio degli interessi illeciti del gruppo. La Corte ha precisato che l’incensuratezza dell’indagato non elide il pericolo di reiterazione, soprattutto in contesti associativi, e che l’attualità del pericolo non può essere esclusa per la mera risalenza dei fatti, trattandosi di partecipazione a un reato permanente quale quello di cui all’art. 416 cod. pen.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha altresì precisato che non vi era ragione di ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso