Appello in ottemperanza irricevibile per mancata dimidiazione del termine (Cons. Stato n. 8766 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, che rientra tra i procedimenti in camera di consiglio a norma dell’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del rito ordinario, incluso quello per proporre appello. L’esclusione dalla dimidiazione dettata dall’art. 87, comma 3, c.p.a. riguarda esclusivamente la notificazione degli atti introduttivi del primo grado e non è estendibile all’atto di appello. Ne consegue che l’impugnazione della sentenza resa in ottemperanza deve essere proposta nel termine di tre mesi dalla pubblicazione, a norma del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a.. L’errore scusabile è istituto eccezionale, che deroga alla perentorietà dei termini e non può essere invocato in assenza di oscillazioni giurisprudenziali e quando la causa sia stata radicata dopo l’entrata in vigore del correttivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto di una docente all’integrale riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e delle fasce stipendiali, condannando l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive.

In sede di ottemperanza, il TAR Lazio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, liquidando le spese in favore della ricorrente e del difensore antistatario in misura ridotta, tenuto conto della semplicità e serialità della controversia e dello scarso impegno difensivo. La ricorrente ha impugnato la sentenza esclusivamente sul capo relativo alla liquidazione delle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del DM n. 55/2014. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previa formalizzazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di irricevibilità dell’impugnazione sotto il profilo delle tempistiche di notificazione. La sentenza del TAR Lazio è stata pubblicata il 7 gennaio 2025 e non notificata; l’appello è stato proposto il 15 giugno 2025.

Su questa base il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello irricevibile perché tardivo. Il termine decadenziale applicabile è quello dimezzato di tre mesi dalla pubblicazione, in forza del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a.. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nei procedimenti camerali, tutti i termini, incluso quello per appellare, sono ridotti della metà (tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 5627 del 2013, Cons. Stato, Sez. V, n. 1441 del 2014, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3052 del 2014).

La Corte sottolinea l’estrema chiarezza dell’eccezione alla dimidiazione, riferita esclusivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti di primo grado. Tale eccezione non si estende all’atto di appello, con la conseguenza che la decadenza opera pienamente.

Né risultano integrati i presupposti per la rimessione in termini. Da un lato, la causa è stata radicata in epoca ampiamente successiva al decreto correttivo; dall’altro, non sussiste alcuna oscillazione giurisprudenziale in materia. Il Collegio ribadisce che l’errore scusabile è istituto eccezionale e che un uso eccessivamente ampio dello stesso contrasterebbe con il principio di parità delle parti e con la perentorietà dei termini (Cons. Stato, A.P. n. 3 del 2010, n. 32 del 2012).

In considerazione delle peculiarità della fattispecie e della costituzione solo formale del Ministero, il Consiglio di Stato ha disposto l’integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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