Ottemperanza al decreto di equa riparazione (TAR Calabria n. 32 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sulle pubbliche amministrazioni incombe il dovere giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili. Il decreto decisorio che definisce il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, ove non opposto, acquista efficacia di giudicato ed è eseguibile mediante il rito dell’ottemperanza ex art. 114 c.p.a.. Presupposti dell’azione sono l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669 del 1996 e del termine di sei mesi dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 5-sexies legge n. 89 del 2001. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di adempiere, assegna un termine all’amministrazione, nomina il commissario ad acta e condanna alla penalità di mora.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro un decreto decisorio emesso in accoglimento del ricorso per equa riparazione ex art. 3 legge n. 89 del 2001. Con quel provvedimento il Ministero della giustizia era stato condannato a corrispondere una somma a titolo di indennizzo, oltre interessi legali e spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il decreto è stato notificato all’Avvocatura dello Stato e non è stato opposto, con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria. Il ricorrente ha poi notificato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89 del 2001. Poiché il Ministero è rimasto inerte e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza, la questione è giunta davanti al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal dovere giuridico della pubblica amministrazione di conformarsi ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi. Il decreto della Corte d’Appello costituisce titolo esecutivo non più controvertibile, essendo decorso il termine per l’opposizione e risultando l’attestazione di passaggio in giudicato del 27 gennaio 2022.

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dalla notificazione del decreto risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto in favore delle amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. È inoltre trascorso il termine di sei mesi dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 5-sexies legge n. 89 del 2001, decorrente dalla richiesta di pagamento notificata dal ricorrente.

Accertata l’inerzia del dicastero, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero della giustizia di dare piena ed esatta esecuzione al decreto, con pagamento delle somme liquidate e dei relativi accessori. All’amministrazione viene assegnato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, da effettuarsi a cura della parte ricorrente.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo dipartimento, senza compenso aggiuntivo in coerenza con l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001. Dispone inoltre, in caso di perdurante inerzia, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali sugli importi complessivamente dovuti. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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