L’appello amministrativo non può riproporre i motivi di primo grado (Cons. Stato n. 7548 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appello al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., il ricorso deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. L’appellante ha l’onere di formulare contestazioni in fatto e in diritto riferite alle motivazioni della decisione impugnata, indicando le questioni che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente definito e illustrando i vizi logici della pronuncia. È pertanto inammissibile l’appello che si limiti alla mera riproposizione delle questioni già introdotte in primo grado. Il giudicato formatosi sulla pretesa dell’amministrazione, in sede di giurisdizione esclusiva, copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, e non è rimesso in discussione dal sopravvenire di una pronuncia della Corte di Giustizia che accerti l’incompatibilità di un atto con il diritto europeo, salvi i profili risarcitori.

Il Fatto

Un’azienda agricola impugnava dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia un’intimazione di pagamento riferita a due cartelle, emesse per la campagna lattiera 2014/2015, la prima a titolo di sanzione e la seconda a titolo di prelievo supplementare. Il TAR, con sentenza in forma semplificata, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione quanto alla contestazione della sanzione e respingeva l’impugnazione del prelievo, rilevando che sull’analoga intimazione riferita alle medesime cartelle si era già formato un giudicato sfavorevole alla ricorrente.

L’azienda proponeva appello, articolando tre motivi: inesigibilità del credito per sovracompensazione con gli aiuti PAC e PSR; contrasto tra normativa interna e comunitaria in materia di quote latte; contrasto con gli esiti dell’istruttoria penale. La Regione eccepiva in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione e l’inammissibilità dell’appello per genericità delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione pregiudiziale della Regione, rilevando che gli atti impugnati in primo grado non sono alla stessa riferibili.

Nel merito, il Consiglio di Stato condivide l’operato del TAR. La certezza del diritto rientra tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario: il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso, contribuisce a tale certezza. Il diritto europeo non impone all’amministrazione di riesaminare un atto divenuto definitivo. La giurisprudenza europea successiva ha chiarito che il principio di certezza nei rapporti giuridici non comporta che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere rimessi continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca l’incompatibilità di un atto con la normativa europea. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 1313 del 2025.

La sentenza di primo grado non è però contestata dall’appellante, che si limita a lamentare il mancato accoglimento delle doglianze già formulate dinanzi al TAR. Tale approccio determina, prima ancora dell’infondatezza, l’inammissibilità dell’impugnazione. L’art. 101, comma 1, c.p.a. impone specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, con esclusione della mera riproposizione delle questioni introdotte in primo grado, come ribadito da Cons. Stato, Sez. V, n. 5678 del 2024.

Ad ulteriore sostegno della pretesa dell’amministrazione, il Collegio rileva che l’appellante aveva impugnato la presupposta imputazione del prelievo dovuto ex art. 8 quinquies della legge n. 33/2009: ricorso respinto dal TAR con sentenza non impugnata quanto all’imputazione di prelievo. Ne deriva che il prelievo riferito all’annualità 2014/15, il cui termine di prescrizione non decorreva in pendenza di giudizio, è tuttora esigibile.

L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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