Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 7552 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e, dunque, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio, espressione di ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, opera anche in appello: la rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado e ai ricorsi ivi proposti determina l’improcedibilità dei ricorsi e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata. La compensazione delle spese del doppio grado può conseguire al complessivo andamento del giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un articolato contenzioso edilizio instaurato davanti al TAR Puglia nei confronti del Comune di Conversano. I ricorrenti in primo grado avevano impugnato un’ordinanza di demolizione, un permesso di costruire e una serie di atti connessi, chiedendo altresì l’accertamento della decadenza del titolo edilizio e l’esercizio di poteri inibitori o di autotutela.
Il TAR, con la sentenza n. 367/2020, aveva accolto in parte i ricorsi e dichiarato improcedibile uno di essi. Contro tale pronuncia ha proposto appello la parte soccombente, articolando otto motivi, tra cui l’eccezione di tardività di alcuni ricorsi e la violazione delle norme sul silenzio-assenso e sulla s.c.i.a. in variante.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di appello è intervenuta la morte di uno degli appellati, con conseguente interruzione del processo e riassunzione da parte degli eredi. La Sezione ha concesso plurimi rinvii, motivati dalla richiesta congiunta delle parti, che rappresentavano l’esistenza di trattative in corso per la definizione bonaria dell’intero contenzioso.
In vista dell’udienza, gli appellati hanno depositato un atto di rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado e ai ricorsi ivi proposti, sottoscritto anche dall’appellante ai fini della rinuncia all’appello. Tutte le parti hanno quindi chiesto congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata. L’appellante e il Comune hanno depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia; il Comune ha inoltre disposto il ritiro in autotutela dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, a fronte della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi nel merito né procedere d’ufficio, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Sul punto la Sezione ha richiamato il consolidato orientamento espresso, tra le altre, da Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha dichiarato improcedibili i ricorsi e i motivi aggiunti di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, annullando senza rinvio la sentenza appellata e compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione del complessivo andamento della vicenda.
Nota della Redazione
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