Giudicato esterno acquisibile in appello oltre i limiti dell’art. 104 c.p.a (Cons. Stato n. 7547 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di giudicato esterno costituisce eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio in grado di appello, e al suo accertamento non si applicano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di documenti nuovi. Deve pertanto ritenersi sempre ammissibile, anche in secondo grado, l’acquisizione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione. La regola risponde all’esigenza inderogabile di evitare la formazione di un contrasto tra giudicati e di non esporre consapevolmente la pronuncia a revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c. Restano invece esclusi, in via di principio, i documenti nuovi depositati dalla parte che li abbia omessi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio.
Il Fatto
L’Agenzia appellante impugnava la sentenza con cui il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso originario avverso una cartella di pagamento recante il “Prelievo latte sulle consegne” per la campagna 2004/05, oltre al presupposto ruolo ordinario. L’importo iscritto ammontava a euro 209.751,07. Il primo giudice aveva ritenuto fondata l’unica, assorbente, censura della ricorrente: l’intervenuta prescrizione del credito.
L’azienda appellata non si costituiva in giudizio. In appello l’Agenzia censurava la sentenza per avere il TAR escluso la notifica degli atti presupposti e chiedeva l’ammissione di prove documentali nuove ai sensi dell’art. 104 c.p.a., consistenti in pronunce giurisdizionali atte a dimostrare l’esistenza del credito azionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui i documenti nuovi non sono ammissibili in appello se la parte li abbia omessi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio. Ritiene però che a tale regola debba derogarsi quando i documenti attestino la formazione di un giudicato, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 742 del 2025, n. 907 del 2025 e n. 1297 del 2025.
La ragione è stringente: sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati, esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il Collegio qualifica poi l’eccezione di giudicato esterno come eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio in appello. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. III, n. 17069 del 2014 e Cass. Sez. Un. civ. n. 226 del 2001. A tale accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione documentale. Ne discende l’ammissibilità in secondo grado delle sentenze depositate e dei ricorsi che hanno originato i relativi giudizi, in quanto idonei a identificare le parti e l’oggetto.
Nel caso concreto i documenti offerti integrano un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato ed esclude con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito, perché ciò confliggerebbe con i precedenti giudicati richiamati (Cons. Stato n. 1636/2009 e TAR Lazio n. 8738/2011). L’appello è pertanto accolto e, in riforma, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione dell’ineseguito ordine istruttorio di prime cure.
Nota della Redazione
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