Appello avverso sentenza di ottemperanza e termini processuali dimezzati (Cons. Stato n. 3841 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, disciplinato dal rito della camera di consiglio, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. L’eccezione al dimezzamento riguarda esclusivamente il giudizio di primo grado e concerne la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Ne consegue che anche il termine per la notificazione dell’appello avverso la sentenza di ottemperanza è ridotto della metà e, in ipotesi di termine lungo, è pari a tre mesi. L’appello notificato oltre tale termine è irricevibile.

Il Fatto

La controversia riguarda la locazione di un immobile di proprietà degli appellanti, adibito dal Comune a asilo nido e scuola materna. Risolto il contratto, il giudice civile condannava l’amministrazione al pagamento dei canoni non corrisposti tra il mese di maggio 2013 e il mese di novembre 2014, oltre agli oneri condominiali, per una somma superiore a 7.600 euro. Poiché il Comune non versava quanto dovuto, i proprietari attivavano il giudizio di ottemperanza: il TAR Bari condannava l’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza mediante pagamento delle somme, interessi e rivalutazione, compensando però le spese legali per la limitata attività difensiva richiesta.

La sentenza di primo grado veniva impugnata sotto il profilo della compensazione delle spese, deducendo l’abnorme violazione del principio della soccombenza. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e sollevando eccezione di tardività dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di tardività, ritenendola fondata. La sentenza di ottemperanza era stata pubblicata il 19 maggio 2025, mentre l’appello era stato notificato soltanto il 20 dicembre 2025. Applicando l’art. 87 cod. proc. amm., che prevede termini dimidiati anche per il giudizio di ottemperanza, il termine utile sarebbe spirato il 19 settembre 2025, computato il periodo feriale di sospensione.

La Sezione richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa. Secondo Cons. Stato, sez. V, n. 3085 del 2014, l’appello avverso la sentenza di ottemperanza segue i termini ordinari dimezzati, perché il procedimento segue il rito della camera di consiglio. In caso di termine lungo, l’ordinario termine di sei mesi è ridotto a tre mesi. Dopo le modifiche apportate all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. dal d.lgs. n. 195/2011, anche il termine per la notificazione dell’appello è dimezzato, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, n. 5246 del 2013.

Il Collegio richiama inoltre Cons. Stato, sez. IV, n. 4946 del 2016 e Cons. Stato, sez. V, n. 4631 del 2016, che confermano il dimezzamento del termine di impugnazione delle sentenze rese a definizione del giudizio di ottemperanza. Viene citata anche Cons. Stato, sez. IV, n. 530 del 2016, secondo cui, alla luce della modifica dell’art. 87, comma 3, l’eccezione alla regola del dimezzamento è circoscritta al solo giudizio di primo grado e vale per il ricorso introduttivo, quello incidentale e i motivi aggiunti.

Da tali premesse deriva l’irricevibilità dell’appello. Le uniche eccezioni al principio di dimidiazione riguardano la notifica del ricorso principale, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale, ma solo nel primo grado di giudizio. Le spese di lite sono compensate in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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